argomento molto controverso e quindi penso che tutte le tesi sono valide
- La sentenza di Cassazione n. 2901 del 3 febbraio 2017 ha stabilito che quando lo strumento urbanistico generale attribuisce natura edificabile ad un terreno, la rilevanza ai fini dell’applicazione dei tributi comunali deve essere rinviata al primo gennaio dell’anno successivo: La sentenza, anche se riferita all’ICI può trovare sicuramente applicazione anche per l’IMU essendo identico il presupposto impositivo. Secondo i giudici, a differenza della trasformazione reale dell’immobile (ad esempi da terreno a fabbricato e viceversa), “la mutata natura del suolo, da agricolo a edificatorio, non assume immediata rilevanza ai fini impositivi non essendo previsto il frazionamento a fini ICI con applicazione per alcuni mesi sul suolo agricolo e per i successivi quale suolo edificabile, in quanto l’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 prevede la valutazione del valore in comune commercio dell’area alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
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https://www.studiotecnicopagliai.it/ado ... g-vigente/La Procedura che porta all’approvazione definitiva del PRG si estende in un arco di tempo, dove all’inizio abbiamo l’adozione in versione provvisoria”; questa adozione iniziale non comporta la decadenza del PRG precedente (o meglio, previgente), bensì la sua efficacia sovrapposta ad essa.
In sostanza, con l’adozione del nuovo PRG si apre un periodo (c.d. periodo delle misure di salvaguardia)in cui nello stesso territorio comunale valgono contemporaneamente due Piani Regolatori. E questo comporta diverse difficoltà applicative per le pratiche edilizie ordinarie e per le sanatorie edilizie.
Questo periodo di doppia vigenza comporta la doppia applicazione di due PRG con la formula delle Misure di salvaguardia secondo la L. 1902/1952, e non può avere durata superiore a tre anni.
Nel momento in cui il Piano Regolatore adottato viene approvato in via definitiva, dopo aver esaminato ciascuna osservazione con le controdeduzioni del Comune, il previgente Piano perde efficacia definitivamente, e nel Comune si torna ad applicare il solo PRG approvato.