COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda lucio guerra » 18/03/2020, 12:27

Articolo 107
(Differimento di termini amministrativo-contabili)
1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di
adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile
2020:
a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle
disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi
pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte
dell’amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di
esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre
2020;
b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo
primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del
rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31
maggio 2020.
3. Per l’anno 2020, il termine di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per
l’adozione dei bilanci di esercizio dell’anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di
cui al comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per
l’anno 2020:
- i bilanci d'esercizio dell’anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2
dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30
giugno 2020;
- il bilancio consolidato dell’anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta
regionale entro il 31 luglio 2020.
4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto
dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.
5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020,
provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il
2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda Kaleb » 18/03/2020, 12:44

Ahahahahahaha, meravigliosa tecnica normativa (ironico).
Io la interpreto nel senso che: il C.C. conferma per il 2020 le tariffe del 2019 (che peraltro già dovrebbero essere usate per l'acconto 2020 secondo il D.L. 34/2019). Il PEF 2020 su costi 2018 lo fai entro il 31/12/2020, ma lo ribalti sui contribuenti Tari nel 2021-2022-2023, però dice "può" non deve .. è spettacolare (ironico), che senso avrebbe allora il conguaglio obbligatorio post 1 dicembre?
Ultima modifica di Kaleb il 18/03/2020, 13:03, modificato 1 volta in totale.
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda naike » 18/03/2020, 12:48

Potrebbe voler dire che per il 2020 possiamo utilizzare le tariffe 2019, anche senza approvare il PEF, in deroga alla copertura integrale dei costi e dei termini per l'approvazione delle tariffe, per poi approvare il PEF entro il 31.12, conguagliando il maggiore minore gettito nei succesivi tre anni????
Inoltre, leggendo il comma precedente, potrebbe essere che il PEF 2020, per essere valido e dare origine a tariffe valide per il 2020, deve essere approvato entro il 30.06???
Uso del condizionale e dei punti di domanda d'obbligo!
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda Fin2017 » 18/03/2020, 13:01

Scusate ma..."provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020" sulla base del nuovo metodo importo da ARERA oppure sta benedetta deroga c'è? Non posso credere che abbiano partorito un comma simile, dal contenuto pressoché inutile (avremmo comunque applicato le tariffe 2019 per poi conguagliare a valere sull'ultima rata da fissarsi dopo il 1/12) allora avrebbero fatto prima a dire semplicemente che il termine per l'approvazione del PEF viene slittato al 31/12/2020 e che il conguaglio viene effettuato sulla prima rata utile della TARI 2021...no?
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda naike » 18/03/2020, 13:22

Fin2017 ha scritto:Scusate ma..."provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico
finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020" sulla base del nuovo metodo importo da ARERA oppure sta benedetta deroga c'è? Non posso credere che abbiano partorito un comma simile, dal contenuto pressoché inutile (avremmo comunque applicato le tariffe 2019 per poi conguagliare a valere sull'ultima rata da fissarsi dopo il 1/12) allora avrebbero fatto prima a dire semplicemente che il termine per l'approvazione del PEF viene slittato al 31/12/2020 e che il conguaglio viene effettuato sulla prima rata utile della TARI 2021...no?


secondo me non c'è deroga al pef arera... si può comunque approvare il per arera 2020 entro il 30.06.2020 e applicare le tariffe già nel 2020, altrimenti usare quelle del 2019 e approvare il pef arera 2020 entro il 31.12.2020 e conguagliare negli anni futuri.
Comunque sono pazzi!!!!
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda lucio guerra » 18/03/2020, 15:29

Le tariffe vengono generate sulla base del pef e della ripartizione tra costi fissi e variabili

Il pef arera cambia in maniera consistente questa ripartizione e quindi se è necessario predisporre il pef con i costi efficienti non è possibile applicare nel 2020 le tariffe 2019

Hanno scritto, come sempre, una norma senza un senso, almeno apparente
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda Kaleb » 19/03/2020, 0:54

La vedo come una sorta di maxiacconto obbligato 2020 sul 2019 (per il d.l. 34 esisteva già ciò per l'acconto, ora lo estendono, per chi se ne avvale, anche al saldo di dicembre: è proprio per quello che prevedono di spalmare il conguaglio su tre anni, perché sarà una mazzata economicamente.. di queste norme partorite male non bisogna aspettarsi logica, Lucio :lol:
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda montagna » 19/03/2020, 12:25

Così nel 2021 le tariffe diventano ancora più alte perchè devono tenere conto del PEF ARERA (le situazioni che sto seguendo mi danno per il 2020 una media del 15% in più) ed inoltre del conguaglio relativo al 2020...
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda ullifa » 19/03/2020, 14:06

come al solito non sanno quello che scrivono.
Il pef calcolato alla vecchia maniera puo essere di gran lunga diverso (se non superiore) di quello calcolato con il metodo arera.

Se il bilancio scade ad aprile io cosa iscrivo in entrata se non ho un pef.
Secondo loro dovrei inserire la voce definitiva in entrata entro il 31/12 (avendo il pef) a bilancio già chiuso.

da cui se ho 1000 con pef alla vecchia maniera poi quando faccio il pef secondo arera ho 900, dove li prendo i 100 chemancano. avanzo?? quando a dicembre...??
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Re: COSA SIGNIFICA SECONDO VOI LA PARTE IN GRASSETTO

Messaggioda Kaleb » 19/03/2020, 15:22

Penso che nessuno si avvarrà della lunga dilazione consentita da quel cervellotico comma, sarebbe come dire fare un salto nel vuoto a livello contabile.. lo spostamento al 30/06 ancora ancora ha senso..
Ultima modifica di Kaleb il 19/03/2020, 15:42, modificato 1 volta in totale.
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