da lucio guerra » 17/12/2019, 17:48
2. Le procedure di approvazione del piano finanziario disegnate da ARERA
Nel contesto giuridico e normativo ordinario appena delineato si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell’ARERA, che all’art. 6 definisce la procedura di approvazione del piano economico finanziario. Con tale nuova disposizione l’Autorità prevede il seguente percorso:
a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all’ente territorialmente competente per la sua validazione;
b) l’ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
c) l’ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
d) fino all’approvazione da parte dell’ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).
Relativamente alla terminologia utilizzata nella Delibera in esame, si ritiene che per “soggetto gestore” possa intendersi chi effettua i servizi ricompresi nel Piano Economico Finanziario. Esso, quindi, può essere rappresentato da uno o più soggetti esterni, ovvero dallo stesso Comune per quanto attiene i servizi gestiti direttamente da quest’ultimo.
Per quanto riguarda l’ente territorialmente competente, l’ARERA non ne fornisce una definizione precisa, ma si deve ritenere che esso sia da identificare negli enti di governo dell’Ambito e, laddove essi non siano stati costituiti, nei Comuni. Tale ente, accertato che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti, valida il Piano Economico Finanziario, ovvero chiede integrazioni o modifiche al gestore, per poi trasmetterlo all’Autorità.