da lucio guerra » 20/09/2018, 11:19
da regolamento tipo tares mef
Note. Le riduzioni in questione, previste all’art. 14, commi 16 e 20, del D.L. n. 201 del 2011,
ricalcano sostanzialmente le riduzioni già disciplinate all’art. 59, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 507 del
1993.
Il richiamato art. 14, comma 16, del D.L. n. 201 del 2011, prevede che il tributo dovuto dalle utenze
“fuori zona” non debba essere superiore al 40% del tributo, con possibilità di graduare
ulteriormente in diminuzione la percentuale dovuta in relazione alla distanza dal più vicino punto di
conferimento.
E’ quindi possibile stabilire una misura unica di tale percentuale o fissare una o più percentuali
ulteriori, purché decrescenti al crescere della distanza. La distanza minima tra l’utenza e il più
vicino punto di conferimento va desunta dalle previsioni del regolamento del servizio di igiene
urbana che individuano la zona di raccolta.