Rurali strumentali - annotazione

Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda Serex » 22/08/2018, 9:59

Ciao a tutti,
so che l'argomento è già stato trattato più volte, ma un contribuente ha avanzato una richiesta che mi ha mandato un pò in confusione.. quindi chiedo il vostro aiuto!
Io per l'IMU ho sempre considerato esenti i fabbricati rurali strumentali categoria C2-C6 ecc.. solo se hanno l'annotazione di ruralità a catasto.
Un contribuente invece sostiene che non è così visto che il regolamento cita:
"Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell’ambito di un’attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell’immobile sia in grado di provare l’esistenza di un volume d’affari derivante dallo svolgimento di tale attività."
Io gli ho detto che è stato ripreso nel regolamento ciò che dice la normativa, ma che, comunque, perchè la ruralità sia riconosciuta, è necessario che sia inserita annotazione a catasto come da DM 26/07/2012. Lui sostiene invece che probabilmente l'annotazione la deve inserire solo chi è coltivatore, se no un non coltivatore (lui affitta ad un coltivatore), sarebbe obbligato a mettere e togliere annotazione di anno in anno a seconda se affitta o meno.
Mi date la vostra opinione?
Grazie in anticipo.
Serex
 
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda ELISA C. » 22/08/2018, 10:32

Laddove non vi è annotazione di ruralità in catasto, io non applico nessun tipo di riduzione/esenzione. "La ruralità è attestata con attribuzione delle specifiche categorie “A/6” (abitativi) o “D/10” (strumentali) o con specifica “annotazione”, rilevabile nelle visure catastali, ai sensi del D.M. 26 luglio 2012".
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda AsproMonte » 22/08/2018, 12:15

L'annotazione di ruralità indica la ruralità del fabbricato, senza annotazione non c'è ruralità, sarebbe interessante sapere come il contribuente può documentare l'utilizzo rurale del fabbricato :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda lucio guerra » 22/08/2018, 13:13

da questo link puoi scaricare una ricostruzione normativa completa e dettagliata

http://bacheca.tuttopa.it/negozio/tribu ... i-ici-imu/

clicca su "0 CREDITI" e scarichi il documento
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda Serex » 22/08/2018, 13:52

Grazie mille a tutti!
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda Serex » 22/08/2018, 14:04

Grazie Lucio per il link.. è fatto veramente bene ed è molto completo.
Ti chiedo solo una precisazione:
Nella pag.11 al paragrafo FABBRICATI RURALI CORRISPONDENZA e CONTINUITÀ EDILIZIA/CATASTALE è scritto:

"Le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del dpr 28/12/2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, da depositare presso il servizio tributi comunale, oppure attraverso annotazione di ruralità o variazione catastale in d/10."

Visto che si dice che le condizioni possono essere documentate con dichiarazione ai sensi del 445/00, intendi dire che una dichiarazione di questo tipo è sufficiente per dichiarare il fabbricato rurale strumentale al posto dell'annotazione e quindi avere diritto all'esenzione IMU?
Abbi pazienza, ma voglio avere ben chiara la questione dal momento che avrò diversi casi simili.
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda lucio guerra » 23/08/2018, 17:28

attualmente no... solo D/10 oppure annotazione

quella è una ricostruzione di carattere generale, e nello specifico tale passaggio riguarda il pre 2012
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda mafalda rossi » 24/08/2018, 11:14

mi inserisco nella discussione, poiché un contribuente - coltivatore diretto - ha richiesto l'annullamento dell'accertamento IMU 2013 perché il fabbricato è rurale, motivando la richiesta che la norma per i Coltivatori diretti non prevede la categoria D/10 o annotazione, poichè è sufficiente la destinazione che il soggetto in quanto coltivatore diretto ne da.

E' accoglibile la richiesta e quindi annullare l'atto, oppure vige anche per i coltivatori diretti e IAP che il fabbricato per essere dichiarato rurale deve avere o la categoria D/10 oppure l'annotazione?

grazie anticipatamente per la risposta
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda lucio guerra » 24/08/2018, 11:28

è già stato risposto e se avessi letto il documento indicato al link non era necessaria la domanda

a far data dal 2012 (DL 70/2011) la ruralità di un immobile si ha esclusivamente con :

- Categoria D/10
- Immobile Iscritto in Altra Categoria Catastale con Annotazione di Ruralità


.. CONCLUSIONI

Pertanto sia che si tratti di Variazioni Catastali o richiesta di Annotazioni di Ruralità ai sensi del DL 70/2011 (ENTRO IL 30-09-2012) che di Nuovi Accatastamenti di Fabbricati Rurali ai sensi del DL 201/2011 (ENTRO IL 30-11-2012), tali date sono da considerare come termine ultimo per poter usufruire del riconoscimento dei requisiti di ruralità (articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557), a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Invece per le Variazioni Catastali, Annotazioni di Ruralità o Nuovi Accatastamenti di Fabbricati con Requisiti di Ruralità, PRESENTATI SUCCESSIVAMENTE ALLE DATE SOPRA INDICATE (30/09/2012 e 30/11/2012), tali requisiti, e relative agevolazioni fiscali, SARANNO APPLICABILI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE AGLI ATTI CATASTALI CON PROCEDURA DOCFA (DM 701/94) senza alcun valore di retroattività.
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Re: Rurali strumentali - annotazione

Messaggioda mafalda rossi » 24/08/2018, 11:59

se fossi riuscita a scaricare il documento per tempo non l'avrei posta :D purtroppo l'apertura del link ha avuto qualche problema tecnico….
grazie comunque per l'attenzione
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