da GIORGIO MARENCO » 09/11/2018, 10:32
Riporto da Sito Specializzato una notizia di oggi 8/11/2018:
In vista della prossima definizione dei bilanci preventivi 2019-2021 e della stesura dei Piani Finanziari utili alla definizione delle tariffe TARI per l'anno 2019 ricordiamo la necessità, a far data dall’anno 2018, come previsto dall’articolo 1 comma 653 della L. 147/2013, della definizione dei Fabbisogni Standard.
I Comuni nella determinazione dei costi, "devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard": la locuzione non è tra le più chiare previste dal legislatore ed in effetti lo scorso anno in questo periodo erano molti gli enti che non avevano ben chiara né la modalità di determinazione e nemmeno quella di inserimento tra i costi da coprire con gettito TARI.
In questo scenario il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 8 febbraio 2018 ha emanato le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013” con le quali ha inteso “precisare (…) la fonte che meglio si adatta alla previsione del citato comma 653 per individuare il fabbisogno standard di riferimento di ciascun comune e al contempo fornire alcune indicazioni allo scopo di offrire un supporto di orientamento per la valutazione del costo del servizio”.
Sebbene, come ha spiegato il Ministero, la definizione dei Fabbisogni non intacchi la quantificazione dei costi effettivi sostenuti dai Comuni, da coprire integralmente con il tributo, è bene ricordare che la norma richiama la necessità di considerarli: la soluzione più idonea parrebbe quindi quella di inserirli all'interno del Piano Finanziario per avere un parametro di confronto. A differenza dell'approvazione dei Piani per l'anno 2018, quando il Ministero sostenne non fosse necessario l'inserimento della modalità di calcolo illustrata nelle Linee Guida sopra citate per i Comuni che avevano già approvato il PEF, per l'adozione dei Piani 2019 l'obbligo sembra vincolante nei confronti di tutti i Comuni sul territorio nazionale.