tassa rifiuti e piano finanziario

tassa rifiuti e piano finanziario

Messaggioda paolo76 » 24/10/2017, 18:24

Nell’anno 2017 si possono confermare le tariffe della TARI relative all’anno 2016 se nell’anno 2017 il piano finanziario è diminuito rispetto al 2016? Le maggiori entrate derivanti da tale situazione possono essere "recuperate" nel piano finanziario del 2018?
Grazie
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Re: tassa rifiuti e piano finanziario

Messaggioda lucio guerra » 24/10/2017, 21:38

Creativo ... Le tariffe seguono il pf
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Re: tassa rifiuti e piano finanziario

Messaggioda paolo76 » 30/10/2017, 10:32

...è corretto riportare nel piano finanziario i mancati incassi della tassa rifiuti dell'anno precedente?
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Re: tassa rifiuti e piano finanziario

Messaggioda lucio guerra » 30/10/2017, 11:44

8. I costi comuni: i crediti inesigibili

Per affrontare il tema si deve partire dalla considerazione che le somme dovute dagli utenti originano altrettanti crediti del soggetto attivo (verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di redazione del bilancio richiamati dal metodo devono essere iscritti al valore presumibile di realizzazione (art. 2426, n. 8, c.c.). Più in dettaglio:

a) i crediti di sicura esigibilità, sono iscritti al valore nominale;
b) i crediti di dubbia esigibilità sono soggetti a svalutazione specifica, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione;
c) tutti i crediti sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi.

I crediti esigibili danno quindi luogo, già di per sé, a costi nel PEF, sotto il profilo della svalutazione specifica o del fondo rischi generico, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro limiti assai ristretti, giacché il punto 2.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986):

- lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi;
- con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio.

Diversa è, invece, la sorte dei crediti inesigibili, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l’art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 (recentemente modificato dall'art. 33, comma 5, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono costo - qualora risultino da elementi “certi e precisi” e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Precisa, inoltre, la norma che:
a) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

b) gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia
decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le
imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (pari a cento milioni di euro)
e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre,
quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto
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