da lucio guerra » 27/02/2015, 9:52
CONTRATTI AGRARI Legge n. 203/82 e MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA PER FABBRICATI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
Il titolo di comodato è un titolo pienamente valido ed efficace solo a condizione che abbia data certa.
La data certa si acquisisce con la registrazione all’agenzia delle Entrate.
Il comodato, pur non potendosi escutere in maniera assoluta, è comunque un titolo che pone molti problemi: innanzitutto la L. 203/82 (norme sui contratti agrari) prevede espressamente l’affitto come unico titolo oneroso di utilizzo. Sia per ici che per imu si ritiene quindi che ai fini della conduzione si debba fare riferimento al contratto di affitto registrato, come per altro anche ai fini delle dichiarazioni Pac il titolo di affitto è da preferire al titolo di comodato.
E’ pertanto consigliabile, per le ragioni sopra esposte, di trasformare eventuali contratti di comodato in affitto
E’ stato definitivamente chiarito, anche dalla Circolare MEF 3/DF del 18 maggio 2012, che “Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93” come aveva affermato anche l'AGENZIA DEL TERRITORIO con nota del 26/02/2010 alle organizzazioni di categoria.