da lucio guerra » 31/08/2017, 0:31
Secondo la risoluzione 6/df del 2015 ... No
Stralcio
Diverso è, invece, il caso in cui il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga
la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un
contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia). In questa ipotesi non
può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una norma di
deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente.