da lucio guerra » 04/07/2017, 15:17
Art. 12 - Sospensione dell'iscrizione nell'albo
Si procede alla sospensione dell'iscrizione nell'albo per i seguenti motivi:
a) per non aver pagato la prescritta tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 22,della tariffa approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni;
b) per aver ritardato l'esibizione della documentazione richiesta;
c) peraver compiutoirregolarità nella conduzione del servizio che non comportino lacancellazione di cui all'articolo 11 del presente regolamento, per il periodo in cui tali irregolarità perdurano;
d) peraver assunto,da parte dei legali rappresentanti o dei soci, la condizione diimputato peri reati indicati dall'articolo 7, lettera c), numeri 1, 2 e 3 del presente regolamento.
La sospensione puo' essere richiesta dall'ente locale interessato o, d'ufficio, dalla Direzione centrale per la fiscalità locale.
[b]La sospensione dall'albo inibisce la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi ma non comporta decadenza dalle gestioni in atto.[/b]