DIRITTO DI ABITAZIONE

DIRITTO DI ABITAZIONE

Messaggioda gio.me.co » 14/04/2017, 11:31

Buongiorno,
vorrei sottoporre questa situazione per avere conferma o meno del mio pensiero.
Un immobile aveva la seguente intestazione:
usufrutto al 100% il signor X, che risiedeva nell'immobile con la moglie Y,
nuda proprietà al 100% la signora Z, figlia dell'usufruttuario.
A fine del 2016 muore il signor X e quindi l'usufrutto si estingue e la signora Z assume la piena proprietà dell'immobile.
A mio parere in questo caso non si può applicare il diritto di abitazione come coniuge superstite della sig.ra Y, in quanto l'articolo 540 del codice civile parla di "proprietà del defunto o comuni", e quindi la figlia deve pagare l'IMU come seconda casa al 100% , o con l'abbattimento al 50% della base imponibile se lo concede in uso gratuito alla madre.
E' corretto o è prevista qualche altra possibilità? (ho avuto una discussione con una dipendente dell'Agenzia delle Entrate al riguardo).
Grazie e buon lavoro
gio.me.co
 
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Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

Messaggioda davide79 » 14/04/2017, 11:54

a mio avviso la tua interpretazione è correttissima.
davide79
 
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Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

Messaggioda lucio guerra » 14/04/2017, 14:05

l'art.540 del cc stabilisce il diritto d'abitazione nel caso in cui la casa adibita a residenza familiare sia di proprietà del defunto o comuni e pertanto non viene citato altro diritto reale di godimeneto

Art. 540 – Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’Art. 542 per il caso di concorso con i figli. Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare , e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.
Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Il diritto d'usufrutto viene a cessare con la morte dell’usufruttuario, pertanto non può ritenersi applicabile l’articolo 540, comma 2, Codice civile – che prevede il diritto di abitazione a favore del coniuge superstite – in quanto esso presuppone che la casa adibita a residenza familiare fosse «di proprietà del defunto o in comune».
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Re: DIRITTO DI ABITAZIONE

Messaggioda gio.me.co » 18/04/2017, 13:50

Grazie ad entrambi per la conferma.
Buon lavoro
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