da davide79 » 14/04/2017, 8:16
Le due risposte sono collegate.
Da una parte è vero e assodato che per quel che riguarda i termini prescrizionali relativi alla notifica degli atti, per il mittente fa fede la data di spedizione.
Dall'altra è anche vero che c'è tanta giurisprudenza recente che ribadisce il principio che la notifica degli atti tributari sia processuali che sostanziali da parte di agenti postali private sono inesistenti (Cass. 2886/2014, 26704/2015, 26705/2015)
Ti riporto anche questo stralcio, che riguarda proprio la tua fattispecie: "Un ulteriore elemento di criticità evidenziato dalla Cassazione (sent. 2035/2014, ord.27021/2014) è rappresentato dal fatto che la spedizione mediante raccomandata affidata ad un servizio di posta privata non assicura l’effettività della funzione probatoria dell’invio raccomandato, atteso che l’incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell’agente del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che, mentre l’attività svolta da quest’ultimo è assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso, gli atti redatti dall’incaricato di un servizio di posta privata non godono di alcuna presunzione di veridicità"