Ruralità pensionato

Ruralità pensionato

Messaggioda silario » 25/03/2017, 10:28

Controllo su un agricoltore per gli anni 2011 e 2012.

Il coltivatore e' un pensionato iscritto al registro delle imprese con partita iva proprietario dei seguenti fabbricati:

C/2 ruralità accertata - richiesta di ruralità ai sensi del Dm 26/07/2012 in data 29/11/12

A/3 - C/6 abitazione principale e pertinenza senza annotazione di ruralità

La domanda e' la seguente:

1) posso recuperare il C/2 per gli anni dal 2011 e fino alla data del 29/11/2012 considerata la non retroattività della domanda (anche se dovessero sussistere i requisiti)?

2) in merito alla verifica dei requisiti di ruralità in capo all'agricoltore direi che sarebbe superfluo controllarne la sussistenza sulla prima casa in quanto esente, ma per quanto riguarda il C/2 strumentale devo verificare che il volume d'affari sia superiore alla metà del suo reddito escluse le pensioni o questo punto e' pacifico si riferisca agli immobili ad uso abitativo?
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Re: Ruralità pensionato

Messaggioda lucio guerra » 25/03/2017, 13:44

1) l'abitazione e pertinenza sono esenti non per la ruralità che si applica solo agli strumentali ma in quanto tali

2) per il c2 se l'annotazione è stata richiesta oltre settembre/novembre 2012 non ha valore retroattivo e viceversa

3) la questione de reddito che hai citato valeva solo per gli abitativi

4) il pensionato con partita Iva agricola deve solo dichiarare che il suo volume d'affari è inferiore ad euro 7000

Regime IVA sotto i 7000 euro
L’articolo 32/bis del DPR 633/72
(legge IVA) prevede che le perso-
ne fisiche con un volume d’affari
inferiore ai 7.000,00 euro posso-
no avvalersi di un regime di fran-
chigia dall’IVA. Tale articolo si
collega all’articolo 34 comma 6
dello stesso DPR, che viene ap-
plicato in agricoltura; infatti, il re-
gime normale in agricoltura pre-
vede che tutti coloro che sono al
di sotto di tale limite sono esone-
rati dalla tenuta della contabilità
IVA, restando solo l’obbligo della
conservazione della documenta-
zione contabile. Per quanto ri-
guarda la certificazione delle ces-
sioni dei beni effettuate da tali
soggetti si dovrà ricorrere all’au-
tofattura, come già previsto per il
vecchio regime.
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