La Cassazione con due sentenze nel 2016 ha affermato, chiarendo i termini per la presentazione della denuncia, che i 5 anni per l' accertamento decorrono dal 21 gennaio immediatamente successivo alla denuncia, e pertanto, per tutti i soggetti già presenti nel 2010, il termine per l' accertamento del 2011 era il 31/12/2016 e non il 31/12/2017 come tutti i comuni ritenevano alla luce del quinto anno successivo alla denuncia.
Di fatto i comuni hanno perso, nel 2016, l' introito per il 2010 e nel 2017 l' introito per il 2011.
Qualcuno sa di contestazioni a proposito?