diritto di abitazione coniuge superstite

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Messaggioda jessica21 » 07/03/2017, 13:20

L’art. 540, secondo comma, del codice civile, così come modificato dalla L. 19.05.1975 n.151, dispone che: “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli”.

caso:
dopo il decesso del coniuge, la moglie sposta la residenza in altro comune per più di 20 anni.
Ora decide di prendere nuovamente la residenza nell'immobile nel quale viveva con il marito.

Voi riconoscereste ancora il diritto di abitazione quale coniuge superstite con la conseguente esenzione IMU?

Ho letto diversi pareri alcuni anche molto contrastanti.
Io sarei dell'idea che il diritto non si perde... la signora non lo ha solo esercitato per 20 anni .

Grazie per i consigli
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Re: diritto di abitazione coniuge superstite

Messaggioda lucio guerra » 07/03/2017, 13:21

corcordo
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Re: diritto di abitazione coniuge superstite

Messaggioda Novello Ragioneria » 07/03/2017, 13:22

Io mi farei portare la successione per vedere se sulla stessa fosse stato costituito il diritto di abitazione ;)
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Re: diritto di abitazione coniuge superstite

Messaggioda lucio guerra » 07/03/2017, 13:25

il diritto d'abitazione art.540 si costituisce non a titolo successorio-derivativo bensì a diverso titolo costitutivo

Cass. n. 1920/2008
In tema di imposta di registro, non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'aliquota proporzionale nei confronti del coniuge del de cuius che abbia dichiarato tardivamente di rinunciare all'eredità, in relazione all'abitazione coniugale in possesso del medesimo e di proprietà del de cuius. Ed infatti in primo luogo non può ritenersi che il possesso di detto bene comporti ope legis l'acquisizione della qualità di erede con conseguente effetto traslativo dell'atto abdicativo sottoponibile ad imposta di registro, posto che il coniuge, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 c.c., e quindi non a titolo successorio-derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori. In secondo luogo quand'anche la rinunzia all'eredità fosse da ritenersi tardiva per mancato rispetto del termine di cui all'art. 485 c.c., la qualità di erede così assunta sarebbe improduttiva dell'effetto traslativo della proprietà, in quanto il trasferimento del bene potrebbe conseguire unicamente ad un valido atto di rinunzia con effetti traslativi, nella specie insussistente.
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Re: diritto di abitazione coniuge superstite

Messaggioda lucio guerra » 07/03/2017, 13:26

si richiede attenzione nelle risposte che possono creare una inutile confusione a chi pone le domande

grazie cmq
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Re: diritto di abitazione coniuge superstite

Messaggioda jessica21 » 07/03/2017, 13:36

Penso che come dice Lucio, la successione non serva.

Per assurdo si potrebbe anche rinunciare all'eredità ma continuare a mantenere il diritto di abitazione.
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Re: diritto di abitazione coniuge superstite

Messaggioda Novello Ragioneria » 07/03/2017, 13:37

Io mi sono sempre basato sull'indicazione indicata nella dichiarazione di successione, anche perché in alcune situazioni capita che il coniuge non sia comproprietario (e nemmeno erede) dell'immobile e con la successione si possono acquisire tutti i dati del coniuge :?
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Re: diritto di abitazione coniuge superstite

Messaggioda lucio guerra » 07/03/2017, 13:40

non sono io a dirlo... che conta ben poco.... è la giurisprudenza + che prevalente... poi novello può basarsi su ciò che crede opportuno... senza che questo abbia un riscontro nella norma e nella giurisprudenza
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