nell'argomento la giurisprudenza prevalente va nella direzione che per applicabilità art.540 debba esserci una "effettiva" residenza familiare, che nel caso di un aire ovviamente non c'è
mi resta qualche perplessità, ma in conclusione concordo con davide
Tale diritto "sorge chiaramente in esclusivo riferimento alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella casa coniugale)". Infatti "l'applicabilità della norma in esame è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare" (Cass. 13407/2014): di conseguenza, secondo tale pronuncia, esso non spetta al coniuge separato, a causa della cessata convivenza.
Da tali pronunce possiamo trarre alcune considerazioni importanti in relazione al caso di specie. La Suprema Corte fa leva sul concetto di residenza familiare effettiva, cioè di luogo in cui i coniugi concretamente svolgevano la propria vita insieme al momento del decesso di uno di essi. Nel caso sottoposto al nostro esame, la moglie risiedeva invece già da alcuni anni presso una casa di riposo, per cui pare doversi concludere nel senso della mancanza di una residenza familiare effettiva.