da albino » 14/03/2017, 17:57
se la denuncia viene fatta correttamente (o annuale come IVA IRPEF o ultrattiva come TARSU, ICI, IMU ecc.) essa si equipara all'accertamento definitivo (come anche la Cassazione ha confermato); dunque in tal caso non c'è nessun obbligo tributario da accertare e va fatta direttamente l'ingiunzione fiscale o il ruolo esecutivo nei tre anni dall'anno di imposta (perché è quello l'anno di accertamento definitivo). In tal caso tale riscossione coattiva è da annullare se esercitata oltre il terzo anno dall'anno di imposta.
Quindi:
- se la denuncia è fatta correttamente il Comune o ente impositore ha tre anni di tempo per fare la riscossione coattiva (ing. fiscale o cartella esecutiva) pena di decadenza;
- solo se la denuncia è omessa o infedele il Comune o ente impositore ha tempo 5 anni dall'anno di imposta per accertare l'evasione e solo in tal caso i tre anni di decadenza predetti non decorrono dall'anno di imposta ma d quando il detto accertamento diventa definitivo per mancata opposizione o vittoria in giudizio.