a mio avviso accetterei il ricorso, evidenziando al massimo l'assenza di procura allegata.
penso che poi in fase di discussione con la produzione della procura il tutto sia sanabile.
http://www.studiocataldi.it/articoli/19 ... azione.asp.
Tale disposizione, si ricorda, prevede
che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione o un vizio che determina la nullità della procura al difensore, è chiamato ad assegnare alle parti un termine perentorio “per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
Se il termine viene osservato, i vizi sono sanati e gli effetti della domanda, sia processuali che sostanziali, si producono sin dalla prima notificazione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 21533/2015
Fonte: Cassazione: l'assenza di procura alle liti non comporta l'inesistenza dell'atto di citazione
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http://www.StudioCataldi.it)
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 3293,d.d24