Avvisi di Accertamento entro il 31/12/2016

Avvisi di Accertamento entro il 31/12/2016

Messaggioda tanino » 11/11/2016, 20:09

Quali sono le annualità dei tributi locali che vanno in prescrizione dal 1^ gennaio 2017 e quindi da notificare entro il 31/12/2016?
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Re: Avvisi di Accertamento entro il 31/12/2016

Messaggioda lucio guerra » 11/11/2016, 20:56

2010 omessa dichiarazione
2011 in poi omesso versamento
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Re: Avvisi di Accertamento entro il 31/12/2016

Messaggioda tanino » 12/11/2016, 11:59

Grazie Dott. Guerra
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Re: Avvisi di Accertamento entro il 31/12/2016

Messaggioda ZAGOR » 12/11/2016, 16:09

Da quest'autunno è vero che è possibile accertare contabilmente in entrata nel 2016 gli atti notificati entro il 31/12/2016 anche se non sono divenuti ancora definitivi ?
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Re: Avvisi di Accertamento entro il 31/12/2016

Messaggioda DanieleGE » 14/11/2016, 11:03

ZAGOR ha scritto:Da quest'autunno è vero che è possibile accertare contabilmente in entrata nel 2016 gli atti notificati entro il 31/12/2016 anche se non sono divenuti ancora definitivi ?


Si... mi pare di aver letto che le nuove linee guida dicono questo
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Re: Avvisi di Accertamento entro il 31/12/2016

Messaggioda albino » 20/11/2016, 20:21

CREDO CHE VADANO PRECISATI I TERMINI DECADENZIALI IN PRESENZA DI DENUNCIA"ULTRATTIVA" CHE EQUIVALE AD ACCERTAMENTO DEFINITIVO. E' IMPORTANTE UN TUO PARERE: L'articolo 1, comma 163, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito quanto segue:

“”per la riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.””

COME si calcolano i termini di decadenza?

La risposta non la ricaviamo dalla legge, ma dalla giurisprudenza e secondo la SUPREMA CORTE di CASSAZIONE :

1)- Sentenza 9 maggio 2007, n. 10590

“il titolo derivante dalla dichiarazione del contribuente equivale all'accertamento definitivo”.
2)- Sentenza 27 gennaio 2016, n. 1503
” in tema di riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), il termine di decadenza è quello fissato dalla legge finanziaria di cui all'art.1 commi 163 e 171 legge 296 del 2006 applicabile dal 1/1/2007 a tutti i rapporti pendenti, per cui in caso di riscossione coattiva di tributi locali il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”.

Il “titolo esecutivo” della TARSU, per i Comuni è, oggi, costituito o dalla cartella di pagamento ( già “cartella esattoriale”) affidata al concessionario della riscossione o, in caso di riscossione diretta, come nel caso del Comune di ...., dall’ ingiunzione fiscale emessa dal Comune stesso,nei termini decadenziali di cui sopra.

Se la massima, enunciata per l'Iva, è estensibile ad altri tributi, compresa la tassa sui rifiuti, ciò c'induce a concludere che:
a) l'articolo 72 del Dlgs 507 è stato tacitamente abrogato, con effetto 1 gennaio 2007, nella parte in cui prevede il termine di un anno per l'iscrizione a ruolo della tassa dovuta in base all'accertamento;
b) il termine introdotto dal comma 163 è quello che disciplina la riscossione della tassa in ogni caso, e quindi anche di quella dovuta in base a dichiarazioni, anche ultra attive; e coincide, in questi casi, con la fine del terzo anno successivo a quello nel quale fu presentata la denuncia, o a quello per il quale la tassa è dovuta (denuncia ultra attiva);

Se è' vero che tutti i tributi locali, prima di essere iscritti a ruolo, devono essere accertati o liquidati dal Comune con apposito avviso: talvolta denominato di "accertamento", talvolta di " d' ufficio", talvolta " in rettifica".
A questa regola, però, si sottrae la tassa sui rifiuti che, rispetto ad altri tributi, possiede alcune caratteristiche :
- non esiste la denuncia annuale nella forma dell'autotassazione, che peraltro l'ente locale non può introdurre con regolamento in caso di riscossione diretta (ministero dell'Economia e delle finanze, risoluzione 30 luglio 2002, n. 8/DPF);
- il Comune di ..... gestisce il tributo,anche nella fase della riscossione, in gestione diretta e quindi con lo strumento dell’ ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910,n.639 ( art. 12 regolamento delle entrate comunali).
- quando la tassa è liquidata in base a dichiarazione - denuncia "ultra attiva" (presentata una volta, con effetto anche per gli anni successivi) - COME IL CASO de quo -, il Comune non è tenuto a notificare al contribuente nessun avviso, né di liquidazione né di accertamento, prima di iscriverla a ruolo o, per ...., in liste di carico in quanto gestione diretta (ancora la Corte di Cassazione, sentenza 1 ottobre 2007, n. 20646, chiarisce che detti avvisi vanno emessi qualora il contribuente non presenti la prescritta denuncia oppure se il Comune la ritiene infedele ossia quando il Comune “intende far valere una qualche modificazione di uno degli elementi strutturali del rapporto che non si possa considerare voluta dal contribuente dichiarante”. Mentre, se la denuncia è stata presentata e il Comune non intende contestarla, allora l’ente procede alla liquidazione del tributo, sulla base degli elementi dichiarati dal contribuente, senza emettere alcun avviso di accertamento).

In conclusione il titolo esecutivo, per il Comune di .... ( gestione diretta), è l' ingiunzione fiscale che va notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ossia la dichiarazione - denuncia originaria presentata dal contribuente ( vedi all' uopo le sentenze della Suprema Corte di Cassazione sopra richiamate e anche la sentenza,sulla stessa materia e per casi analoghi TARSU 2008 e 2009, della CTP di Isernia ,n. 174, in data 17/09/2014, che nell’ accogliere i ricorsi, di altro Comune, li annulla e condanna il Comune stesso al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, con la seguente motivazione :

““…..….la censura della ricorrente relativa alla decadenza
risulta pregiudizievole ed assorbente rispetto alle altre.E trattasi di censura fondata, perché nessun titolo esecutivo è stato notificato alla ricorrente / contribuente entro il terzo anno successivo a quello cui l’ accertamento è divenuto definitivo ( ossia, rispettivamente, entro il 31/12/2011 ed il 31/12/2012)””,
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Re: Avvisi di Accertamento entro il 31/12/2016

Messaggioda albino » 26/11/2016, 0:03

Nessuno si pronuncia sulle mie precedenti considerazioni?
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