accettazione eredità con beneficio di inventario

accettazione eredità con beneficio di inventario

Messaggioda AMIDEI SAMANTHA » 10/10/2016, 8:29

Un contribuente mi ha contestato un avviso di accertamento IMU sostenendo che ha accettato l’eredità con beneficio di inventario.
L’accertamento era stato emesso sulla base di quanto riportato dalla visura catastale (che so non avere valore probatorio della proprietà) ma che in questo caso coincide con quanto riportato dalle note di trascrizione in conservatoria della denuncia di successione.
Esaminando la normativa sull’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, ho visto che l’erede deve fare l’inventario ( e in questo caso è stato fatto perché dallo stralcio della denuncia di successione che mi ha mandato l’Ufficio del Registro, vedo che è un documento allegato alla successione stessa), e poi l’accettazione deve avvenire nei 40 giorni successivi.
Trascorsi i quaranta giorni dal compimento dell’inventario se non si rinuncia all’eredità si considera che la stessa sia stata accettata? Ho interpretato bene il contenuto dell’art. 485 del C.C.?
Se vi fosse stata una rinuncia, dovrei trovare qualcosa in Conservatoria?
E ancora, l’aver presentato la successione costituisce accettazione dell’eredità?
Potete aiutarmi a capire.
Grazie
AMIDEI SAMANTHA
 
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Re: accettazione eredità con beneficio di inventario

Messaggioda Eli_Verona » 10/10/2016, 9:07

Se il contribuente, come dici nelle prime righe, ha "accettato l'eredità" seppure con beneficio di inventario, il patrimonio oggetto di successione è di proprietà di chi ha accettato. Il beneficio di inventario serve solo a distinguere il patrimonio proveniente dalla successione da quello privato e proprio dell'erede, a sua stessa tutela, per cui l'erede è tenuto a al pagamento dei debiti del de cujus solo nei limiti del patrimonio ereditario. Ad esempio, il beneficio di inventario, è sempre obbligatorio quando erede è un minore.

La successione non è invece accettazione di eredità. Essa viene fatta solo ai fini fiscali entro un anno dal decesso, ma non significa automaticamente accettazione di eredità che l'erede ha tempo 10 anni, dall'apertura della successione, per effettuare (art. 2935 C.C.). Ovviamente, una volta fatta, è retroattiva.

Attenzione perché l'accettazione di eredità può anche non essere espressa. Secondo il diritto vivente, la disposizione dei beni ereditaria (ad esempio la loro vendita, o la riscossione dei canoni di locazione) costituisce accettazione tacita di eredità.
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