da lucio guerra » 27/09/2016, 11:48
Il MEF, con RISOLUZIONE N.10/DF del 5 novembre 2015
Sono stati richiesti chiarimenti in merito al caso in cui i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), aventi diritto all’applicazione del trattamento di favore in materia di imposta municipale propria (IMU), previsto dall’art. 9 - bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sianoproprietari di più abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano.
Per quanto concerne il quesito in esame, si ritiene che, in assenza di specifiche disposizioni in ordine all’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, la stessa possa essere effettuata direttamente dal contribuente.
Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.
PERSONALMENTE RITENGO
Nel caso un contribuente sia proprietario di un'immobile nel comune “x” però iscritto AIRE in un comune “y” e sia stata stabilita dal comune l’assimilazione ad abitazione principale, si ritiene :
- che non possa essere considerata abitazione principale “assimilata” in quanto non c'è corrispondenza tra comune dove risulta ubicato l'immobile di proprietà e comune di provenienza ed iscrizione nelle liste elettorali.
Ogni comune, avendo la propria AIRE, è l'unico competente alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione dei cittadini residenti all'estero, e pertanto il comune dove si trova ubicato l'immobile di proprietà non sarebbe informato di eventuali cancellazioni dall'AIRE per decesso, irreperibilitá presunta, perdita della cittadinanza italiana oppure trasferimento di indirizzo o di Stato di residenza, nonché di modifiche dello stato civile per effetto di matrimoni, nascite, divorzi e decessi.