da lucio guerra » 21/09/2016, 16:19
Tale assunto, sostiene il Ministero nell’argomentare il rilievo del 2012, si ricava
dalla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU., 26
novembre 2008, n, 28160), la quale nel ribadire il principio secondo cui le norme
che prevedono agevolazioni in materia tributaria sono di stretta interpretazione,
afferma che l’esenzione in questione richiede la duplice condizione dell’utilizzazione
diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro
destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo,
pertanto, che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta,
pur se assistita da finalità di pubblico interesse
Sulle modalità di applicazione dell’esenzione in commento si è anche pronunciata
la Corte Costituzionale con le ordinanze n. 429 del 2006 e n. 19 del 2007,
in vigenza dell’ICI. La Corte ha precisato che l'esenzione dall'ICI spetta per i
fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall'ente non commerciale utilizzatore. In altre parole, anche secondo la Corte
Costituzionale, l'art. 7 richiede, come già ripetutamente sostenuto dalla Corte
di Cassazione, il simultaneo coesistere di due condizioni: la specifica destinazione
degli immobili ad una delle finalità contenute nella norma di esenzione e
la diretta utilizzazione da parte dell’ente possessore
Da ultimo, la sentenza della Corte di Cassazione 24 febbraio 2012, n. 2821,
ha osservato che «Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'esenzione
dall'ICI che il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), prevede
per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, art. 87, comma 1, lett. c), (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti
nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciali), purché destinati esclusivamente allo svolgimento
delle attività ivi indicate, esige, in considerazione anche della natura derogatoria
e quindi di stretta interpretazione delle norme di esenzione, la duplice condizione
della utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente che ne abbia il "possesso"
– che costituisce il presupposto dell'imposta citato D.lgs. n. 504 del 1992,
ex art. 1 – e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano
produttive di reddito: occorre, pertanto, per quanto riguarda il profilo soggettivo,
che gli immobili siano posseduti dall'ente, non commerciale, utilizzatore, cioè che
vi sia coincidenza tra ente proprietario (o titolare di altro diritto reale sul bene,
come tale soggetto passivo d'imposta ai sensi del medesimo D.lgs. n. 504 del
1992, art. 3), che rientri nella categoria di cui al menzionato art. 87, comma 1, lett.
c), del T.U.I.R., ed ente che utilizza l'immobile stesso (ex plurimis, Cass. nn. 18549
del 2003, 8054 e 10827 del 2005, 18838 del 2006, nonché Cass., Sez. un., n.
28160 del 2008); tale interpretazione, costituzionalmente orientata, ha ricevuto
l'avallo della Corte Costituzionale con le ordinanze nn. 429 del 2006 e 19 del
2007».
Nello stesso solco interpretativo anche Cassazione, sentenza 11 maggio 2012,
n. 7385, che sostiene quanto segue: «le SU di questa Corte, con la sentenza n.
28160 del 2008, dopo aver affermato che l'esenzione dall'ICI di cui al citato art.
7, comma 1, lett. i) costituisce - al pari delle altre norme che prevedono trattamenti
agevolati in materia tributaria - una deroga alla regola generale, ed è perciò di
stretta interpretazione, hanno ritenuto che l'esenzione in questione opera in costanza
della "duplice condizione dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte
dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non
siano produttive di reddito", escludendo che il beneficio possa spettare in caso di
utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse (in tal
senso, per l'ipotesi di immobili locati a terzi da parte dello IACP Cass. nn. 18838
del 2006; 10827 del 2005; 8054 del 2005; 142 del 2004)».
Peraltro, anche il Mef aveva preso atto della giurisprudenza appena richiamata
nella Risoluzione n. 2/DF del 26 gennaio 2009, ove si ricorda che per la
Corte Costituzionale “l’esenzione deve essere riconosciuta solo all’ente non commerciale
che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento
delle attività ivi elencate”.
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Si vedano anche Cassazione n. 18548 del 2003, nn. 8054 e 10827 del 2005, n. 18838
del 2006, nn. 21329 e 21330 del 2008, n. 7385 del 2012 e n. 3843 del 2013.
La Corte di Cassazione ha sempre fornito, in tema di esenzioni ICI, una
interpretazione restrittiva dell’art.7; si veda Cass. n.13232 del 20 giugno 2005 che
contiene altri riferimenti giurisprudenziali; si veda anche: Cass. n.5102 del 9 marzo
2005; Cass. n.19039 del 22 settembre 2004; Cass. n.19046 del 22 settembre 2004;
Cass. n.4642 dell’8 marzo 2004; Cass. n.4645 del 22 ottobre 2003.