IMU ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERS

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DIVERS

Messaggioda Garda1961 » 21/09/2016, 10:44

Essendo il nostro un comune turistico, è particolarmente importante la questione dei nuclei familiari scissi solo fittiziamente. I coniugi, seppur in assenza di divorzio o separazione legale, stabiliscono la residenza anagrafica in comuni diversi, il più delle volte ove possiedono ciascuno la propria abitazione al fine di beneficiare delle agevolazioni/esenzioni IMU previste per l’abitazione principale. Negli ultimi anni, questo comune, sulla scorta della sentenza della Corte di Cassazione n. 14389 del 15/06/2010 e conformemente al disposto di cui all’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992, disconoscendo le agevolazioni/esenzioni ICI previste per l’abitazione principale, ha proceduto a recuperare l’imposta, oltre a sanzione e interessi, per gli anni dal 2006 al 2011, con qualche raro contenzioso sempre favorevole al Comune. Ora dovremmo affrontare la stessa problematica con riferimento all’IMU 2012, in base alla normativa di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a nostro parere mal interpretata dalla Circolare MEF n. 3/DF del 18/05/2012. Non va dimenticato che in origine il D.L. “salva Italia” 201/2011 prevedeva il doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale per il solo “possessore”, successivamente, con il D.L. 16/2012 gli stessi requisiti sono stati previsti per il “possessore e il suo nucleo familiare”. Chiara, quindi, la volontà del legislatore di tamponare una crepa che si stava creando con la disposizione precedente. La normativa IMU, tuttora vigente, nella definizione di abitazione principale, risulta particolarmente severa, a differenza dell’ICI ove era ammessa la prova contraria rispetto alle risultanze anagrafiche. Applicando letteralmente la normativa IMU, talvolta si adrebbero a “colpire” anche casi di non elusione laddove di fatto la famiglia dimora nel nostro Comune benché i coniugi abbiano residenze anagrafiche in comuni diversi. Dovendo, comunque, applicare alla lettera la norma e proseguendo la linea adottata da questo Comune in vigenza di ICI, si è del parere che sarebbe da accertare la differenza IMU 2012, con applicazione di sanzioni 30% per parziale versamento e interessi. Si chiede Vostro cortese parere su come procedere in quanto la nostra perplessità riguarda la Circolare sopra citata (alla quale molti contribuenti si sono attenuti) che, nonostante non sia vincolante, creerà parecchio contenzioso. Grazie, cordiali saluti.
Garda1961
 
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Re: IMU ABITAZIONE PRINCIPALE CONIUGI RESIDENTI IN COMUNI DI

Messaggioda lucio guerra » 21/09/2016, 11:00

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