diritto di abitazione immobile frazionato

diritto di abitazione immobile frazionato

Messaggioda mamik » 21/09/2016, 10:34

Buongiorno

nel 1977 un tizio lascia in eredità a coniuge e figlia con quota al 50% per ciascuna delle due eredi un immobile allora non accatastato. Successivamente arriva l'accatastamento in A/7 dell'immobile in questione e nel 1995 la sua suddivisione in due unità censite in A/7 e A/2, con quota di proprietà equamente divisa al 50% su tutti e due gli immobili e con la madre residente nel nuovo immobile accatastato in A/2. Con l'introduzione dell'ICI madre e figlia hanno sempre pagato per le quote di loro proprietà. Dal 2012 la figlia non paga più per la sua quota del 50% inerente al fabbricato A/2 dove risiede la madre invocando il diritto di abitazione del coniuge superstite.
Che ne pensate? Grazie per l'aiuto che vorrete darmi.
Saluti
mamik
 
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Re: diritto di abitazione immobile frazionato

Messaggioda lucio guerra » 21/09/2016, 10:58

da come indicato si tratta di successione legittima con eredi coniuge e 1 figlio/a, ciascuno con quota al 50%

quindi al memento della morte del coniuge (1977) la casa adibita a residenza familiare, pur non accatastata, era di proprietà del defunto, potendo rientrare nella previsione dell'art.540 cc

in prima istanza l'immobile viene accatastato come unica unità immobiliare e quindi il diritto d'abitazione risulta applicabile all'intero immobile

successivamente lo stesso immobile viene suddiviso/frazionato in 2 unità immobiliari in una delle quali continua ad avere la residenza e dimora il coniuge superstite

quindi a mio avviso :

- già dalla data di decesso avrebbe dovuto/potuto applicarsi il diritto d'abitazione art.540 cc e quindi soggetto passivo il coniuge superstite al 100% non rilevando la quota della figlia

- dalla data di frazionamento delle 2 unità immobiliari :

1) unità immobiliare di residenza e dimora coniuge superstite - diritto abitazione e quindi soggetto passivo il coniuge superstite al 100% non rilevando la quota della figlia

2) unità immobiliare diversa dalla di residenza e dimora del coniuge superstite, il coniuge superstite verserà l'imposta come "altri fabbricati" quota 50%, mentre la figlia verserà l'imposta sulla base del suo utilizzo e quota 50%
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