da Sandra Montanarini » 07/09/2016, 17:00
Buonasera
mi trovo alle prese con le molteplici opinioni trovate su Internet riguardo alla notifica agli eredi.
In particolare ho capito che, secondo l'art. 65 primo comma, del Dpr 600/1973,la regola fissata al riguardo è quella secondo cui gli eredi “rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”.
Al riguardo, va anzitutto osservato che il secondo comma dell’articolo 65 del Dpr 600/1973 prevede che gli eredi “devono comunicare” (direttamente o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, “nel qual caso - la comunicazione, n.d.a. - si intende fatta nel giorno di spedizione”) all'ufficio finanziario competente in ragione del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.
A completamento della disciplina normativa sul punto, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che “La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Io, tuttavia, non riesco a capire QUANDO un comune può decidere che tipo di notifica effettuare e COME possa un comune sapere se la comunicazione degli eredi sopra citata è stata effettuata o meno.
Vale la copia della dichiarazione di successione ricevuta dall'Agenzia delle Entrate? e se si, nel caso in cui un contribuente sia defunto nel 2012 e io mi ritrovo a notificare un atto nel 2016 come posso essere sicura che l'indirizzo indicato nella dichiarazione di successione sia ancora quello dove effettivamente dimorano gli eredi?