da lucio guerra » 07/09/2016, 14:27
Tale procedura di mediazione della pretesa tributaria deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla notifica del ricorso; Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei predetti 90 giorni.
L’istruttoria del reclamo sarà effettuata dal dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui e' collocato detto ufficio, sulla base delle modalità stabilite dall’articolo 17-bis del D.lgs 546/1992.
Decorso il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso sotto forma di reclamo con mediazione, senza che sia stata perfezionata e conclusa la mediazione, potrà avvenire la costituzione in giudizio, entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante deposito dello stesso, come precedentemente notificato al Comune, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di ____________, secondo le modalità di cui all’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 e smi. (Se il contribuente riceve il diniego o l’accoglimento parziale entro il novantesimo giorno dalla notifica, il termine per l’eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento).