da lucio guerra » 22/08/2016, 12:04
- INGIUNZIONE FISCALE
(rd 639/1910)
È il primo atto del procedimento di coazione ma non atto del processo esecutivo che inizia col pignoramento (Funzionario Responsabile Riscossione)
PREAVVISO DI FERMO
......................................
- che sono inutilmente decorsi i termini previsti dall’art. 50 del D.P.R. n.602/1973 (60 giorni dalla notificazione dell’ingiunzione fiscale) per il pagamento delle somme indicate negli atti di ingiunzione fiscale di seguito specificati:
MISURE CAUTELARI
(Funzionario Responsabile della Riscossione)
FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ DEL DEBITORE
(art 86, D.P.R. n° 602/1973 - Decreto del Ministero delle Finanze 07/09/1998, n° 503 e s.m.i.)
Importo minimo
(DIRETTIVA INTERNA DI EQUITALIA)
- tra 800 e 2.000 euro, è possibile operare il fermo amministrativo su un solo veicolo;
- tra i 2.000 e 10.000 euro si potranno fermare al massimo 10 veicoli
- oltre i 10.000 euro si può sottoporre a fermo l'intero parco veicoli del debitore.
ART. 1 COMMA 544 LEGGE 228/2012
544. In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 (mille) euro ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (ingiunzione fiscale)
La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e' avviata dal Funzionario Responsabile della Riscossione Comunale con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' eseguito il fermo, senza necessita' di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile e' strumentale all'attivita' di impresa o della professione.
L'iscrizione del fermo amministrativo sarà effettuata tramite richiesta direttamente agli sportelli del PRA utilizzando la nota libera NP3B e allegando il presente provvedimento di fermo amministrativo emesso dal Comune.
N.B. L’iscrizione del fermo è una formalità che rientra tra quelle che, in base all’art. 12 D.M. n. 514/1992, possono essere eseguite senza l’esibizione del CdP (Certificato di Proprietà)
Dalla data di iscrizione del provvedimento di fermo è vietata la circolazione del/i veicolo/i sottoposto/i a fermo, pena l’irrogazione al trasgressore della sanzione prevista dall’art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.