Abi Pri Forze Armate

Abi Pri Forze Armate

Messaggioda emanuela72 » 11/08/2016, 17:20

Gentili colleghi,
ho letto qualche post in archivio ma volevo chiedervi la conferma in ordine al seguente caso:
un dipendente delle forze armate che possiede due abitazioni (una a Roma e l'altra a Bergamo) è stato trasferito per motivi di servizio a Bergamo ed ha spostato la sua residenza dall'immobile di sua proprietà di Roma a quello di sua proprietà di Bergamo.
Alla luce di quanto disposto dalla Legge 147/2013,Comma 707: L'imposta municipale propria non si applica, altresi': (...) d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; Domando:
1) il contribuente di cui trattasi ha facoltà di scegliere di considerare ABI PRI una delle due unità abitative a prescindere dalla residenza anagrafica, evidentemente in base al criterio della convenienza economica?
2) il contribuente di cui trattasi, possedendo più di una unità abitativa, si deve uniformare alla norma generale e considerare ABI PRI quella di sua proprietà dove ha spostato la sua residenza?
Ringrazio del consueto supporto
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Re: Abi Pri Forze Armate

Messaggioda antonio satriano » 18/08/2016, 13:19

emanuela72 ha scritto:Gentili colleghi,
ho letto qualche post in archivio ma volevo chiedervi la conferma in ordine al seguente caso:
un dipendente delle forze armate che possiede due abitazioni (una a Roma e l'altra a Bergamo) è stato trasferito per motivi di servizio a Bergamo ed ha spostato la sua residenza dall'immobile di sua proprietà di Roma a quello di sua proprietà di Bergamo.
Alla luce di quanto disposto dalla Legge 147/2013,Comma 707: L'imposta municipale propria non si applica, altresi': (...) d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; Domando:
1) il contribuente di cui trattasi ha facoltà di scegliere di considerare ABI PRI una delle due unità abitative a prescindere dalla residenza anagrafica, evidentemente in base al criterio della convenienza economica?
2) il contribuente di cui trattasi, possedendo più di una unità abitativa, si deve uniformare alla norma generale e considerare ABI PRI quella di sua proprietà dove ha spostato la sua residenza?
Ringrazio del consueto supporto

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 1
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Re: Abi Pri Forze Armate

Messaggioda emanuela72 » 18/08/2016, 14:15

Grazie mille
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Re: Abi Pri Forze Armate

Messaggioda lucio guerra » 20/08/2016, 13:45

esenzione imu forze armate
(cosa s’intende per unico immobile)

IMMOBILI AIRE

INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA DL 47-2014 A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

RISOLUZIONE 10/DF DEL 05-11-2015

Pertanto, il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.

Per evidente analogia si ritiene quindi :

IMMOBILI FORZE ARMATE

COMMA 707, LEGGE N. 147 DEL 2013
L’imposta municipale propria non si applica, altresì:

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”;

Pertanto :

nel caso di un militare che ha la casa a Palermo, ma che, per motivi di lavoro, ha fissato la residenza a Roma, potrà considerare l’immobile di Palermo quale abitazione principale, per il quale quindi non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, e considerare le altre proprietà, invece, come abitazioni diverse da quella principale, con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati.
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Re: Abi Pri Forze Armate

Messaggioda emanuela72 » 22/08/2016, 9:22

Grazie mille e buon lavoro a tutti
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