TRIBUTI INTESTATI A STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA

TRIBUTI INTESTATI A STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA

Messaggioda maresciallo » 09/08/2016, 17:28

Buonasera,
abbiamo molte richieste di iscrizione TARI uso domestico a carico di stranieri non residenti in Italia. Secondo la normativa ed il nostro Regolamento, qualora si tratti di occupazione temporanea di immobile, l'inquilino può intestarsi la TARI se il contratto di affitto ha una durata superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Il problema sorge quando i soggetti passivi TARI sono stranieri che non hanno mai richiesto la residenza in alcun comune in Italia. E' possibile obbligare il proprietario dell'immobile al pagamento del tributo? Abbiamo qualche normativa o prassi consolidata alla quale far riferimento?
Grazie mille
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Re: TRIBUTI INTESTATI A STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA

Messaggioda lucio guerra » 20/08/2016, 13:16

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Re: TRIBUTI INTESTATI A STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA

Messaggioda maresciallo » 30/08/2016, 12:56

Ringrazio per la risposta ma conosco già la responsabilità in solido e mi è chiaro che la stessa può essere applicata nel caso di più possessori o più inquilini. Ma se l'immobile è affittato ad un solo inquilino, pertanto soggetto passivo della Tassa, non credo che si possa parlare di responsabilità in solido tra inquilino e proprietario. Sto sbagliando?
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Re: TRIBUTI INTESTATI A STRANIERO NON RESIDENTE IN ITALIA

Messaggioda lucio guerra » 30/08/2016, 13:27

non sta sbagliando..

Articolo 1292 cc
Nozione della solidarietà

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

- in conclusione la solidarietà può applicarsi esclusivamente ai soggetti obbligati della medesima prestazione e pertanto

a) solidarietà tra occupanti
b) solidarietà tra possessori

Non sarà quindi applicabile l’obbligo solidale dell’occupante nei confronti del possessore e viceversa.
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