La circolare da te citata all'ultimo comma recita:
"Per completezza si evidenzia che, una volta decorsi i diversi termini di regolarizzazione previsti dalle lettere a) e a-bis), è possibile sanare tutte le violazioni entro il termine di cui alla lettera b), e, per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, entro i termini di cui alle lettere b-bis) e b-ter)."
Ora la lettera b) del D.lgs. 472 prevede la riduzione ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso della quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.
Per cui io avevo interpretato che comunque si poteva ravvedere per l'insufficiente od omesso versamento (senza obbligo dichiarativo) entro un anno e quindi per l'omesso o insufficiente versamento del saldo imu 2015 entro il 16 dicembre 2016.