da Paolo Gros » 14/07/2016, 12:18
a suo tempo risposi in tal senso:
nel Decreto IRPEF: l’obbligo per le aziende che hanno rapporti commerciali con le amministrazioni pubbliche, comprese le PA locali, è stato anticipato dal 6 giugno al 31 marzo 2015. Resta invece ferma la data del prossimo 6 giugno 2014 per le fatture elettroniche verso ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. Il Decreto IRPEF modifica le date precedentemente previste dal DM Economia del 3 aprile 2013, che demandava ad un ulteriore provvedimento la scadenza per gli enti locali. Ora invece il termine viene unificato: per tutti il 31 marzo 2015
e’ di tutta evidenza che una debenza Tari non sia per sua natura fatturabile poiche’ non corrispettiva per questo ente poiche’ proveniente da ex Tarsu fino al 2012 e successivamente ex Tares 2013 mai transitata nel metodo corrispettivo Tia1 e Tia2 ( non gravata da Iva ) .
e di tutta evidenza inoltre che non avendo carattere commerciale l’ente locale non rientri nel concetto di “azienda” che “ ha rapporti commerciali con le amministrazioni pubbliche “ pur riferendosi la richiesta di pagamento Tari ad ente ministeriale .