da lucio guerra » 20/03/2017, 15:22 
			
			è possibile diminuirle
COMMA 26 articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per gli anni 2016 e 2017 e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte  salve, per il settore sanitario, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e  all'articolo  2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai  fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli  2 e  3  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successivi rifinanziamenti. La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o il dissesto, ai sensi degli articoli  246  e  seguenti  del  medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.