Ne approfitto del post per sottoporvi un quesito che mi è arrivato ieri per email:
come anticipatole nel ns. colloquio telefonico di ieri mattina, le prospetto qui di seguito una fattispecie in riferimento alla quale avrei bisogno di un chiarimento sull’applicabilità dell’esenzione IMU e TASI ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera D del D.L. 201/2011.
Il soggetto in questione, è un appartenente alle Forze Armate (nello specifico: Esercito) in servizio permanente effettivo in forza ad una caserma di xxxx.
Egli ha la residenza anagrafica in un Comune della Calabria, regione in cui possiede, a titolo di proprietà, per una piccola quota, alcuni fabbricati abitativi, tutte “seconde case”, in riferimento ai quali versa regolarmente l’IMU e la TASI ai Comuni di competenza. Il soggetto in questione, inoltre, possiede anche una quota parte di un fabbricato abitativo a Napoli, a titolo di nuda proprietà.
Nel mese di Febbraio 2016, il soggetto in esame ha acquistato, nel Comune di San Clemente, una abitazione categoria A/3, ed un garage categoria C/6, quest ultimo adibito a pertinenza dell’abitazione, entrambi ubicati nel medesimo edificio. Si precisa, inoltre, che il soggetto dimora abitualmente nella summenzionata abitazione in San Clemente (che quindi non è locata), pur avendo la residenza, come già indicato prima, in Calabria, e che lo stesso soggetto, ad eccezione dei due fabbricati appena descritti, non possiede alcun altro immobile nel Comune di San Clemente.
Alla luce delle informazioni fin qui riportate, le chiedo cortesemente di chiarire se al soggetto esaminato è applicabile o meno l’agevolazione prevista ai fini IMU e TASI per gli appartenenti alle Forze Armate, prevista dal sopra richiamato art. 13, comma 2, lettera D del D.L. 201/2011, che recita testualmente: “L'imposta municipale propria non si applica, altresì: ….. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.”
In sostanza, quale è il significato da attribuire alla locuzione “a un unico immobile” contenuta nella norma sopra illustrata ? Si deve intendere nel senso che l’esenzione IMU/TASI è applicabile, fermo restando gli altri requisiti, ad un solo immobile, ma che il contribuente può essere anche proprietario di altri immobili nel territorio nazionale, oppure è da intendersi nel senso più restrittivo, e cioè che la suddetta esenzione spetta solo a condizione che il contribuente appartenente alle Forze Armate sia proprietario di un immobile soltanto (nel qual caso, però, a parere dello scrivente, si verificherebbe una discriminazione rispetto a tutti gli altri contribuenti che, pur avendo il possesso di più immobili, possono sempre godere dell’esenzione IMU/TASI per il fabbricato in cui hanno l’abitazione principale) ?
In sintesi, il fatto che il soggetto in esame sia proprietario, sebbene per piccole quote, di altri immobili al di fuori del Comune di San Clemente, è rilevante o meno ai fini dell’applicabilità , nel suo caso, dell’esenzione IMU e TASI per l’anno 2016 e per gli anni successivi con riferimento al Comune menzionato ?