da RITA.COGOTTI » 07/03/2016, 15:29
Salve.
Anche io in sede di riaccertamento straordinario non ho riaccertato il residuo relativo all'anticipazione di liquidità, tenendolo li nell'ipotesi di poterlo utilizzare anche in seguito.
Non ho tenuto conto dell'art.2, comma 6, del D.L. 78/2015 ma è stato poi chiarito da ARCONET che il comma 6 non produceva effetti sul disavanzo straordinario in quanto già accertato prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.
Poi è intervenuta la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con deliberazione n.33/SEZAUT/2015/QMIG, che enuncia "principi di diritto sulla corretta contabilizzazione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, dell'anticipazione di liquidità trasferita ai sensi del D.L. 35/2013".
A questo punto, io penso di procedere in questo modo:
1)metto tra gli insussistenti il residuo debito dell'anticipazione;
2)contestualmente vincolo il residuo debito nel risultato di amministrazione;
3)applico al bilancio quelle quote:
A) una parte come "fondo per la restituzione per l'anticipazione di liquidità di cui al D.L.35/2013",
B) l'altra parte come quota capitale annuale di restituzione dell'anticipazione.
4) annualmente prevedo la diminuzione del fondo in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.
Tu cosa ne pensi?