da MARIO80 » 01/03/2016, 0:46
Carissimi colleghi, Vi chiedo un parere circa le normative vigenti sulla predisposizione dei Piani di Riequilibrio. Un Ente che ha avuto bocciato dalla Corte dei Conti e dalle Sezioni Riunite un Piano di Risanamento triennale nel 2013 ne ha riproposto un altro nel 2014 e il Ministero ha aperto una istruttoria per verificare se l'Ente ha rispettato il dispositivo stabilito dall'art. 3 della Legge 68/2014 che rettifica l'art. 1 della Legge 147/2013 commi 573 e seguenti, che recita: "Condizione principale è quella di verificare nel Piano di Riequilibrio l'avvenuto conseguimento di un miglioramento, sia come aumento dell'Avanzo o come diminuzione del disavanzo rispetto all'ultimo rendiconto approvato(Anno 2013 rispetto al 2012)". La Sezione Regionale di Controllo ancora deve emettere delibera, anche se il Ministero ha stabilito che che l'Ente NON HA RISPETTATO tale adempimento normativo, peraltro correlato dal parere contrario dei Revisori dei Conti. Nel frattempo l'Ente ha riproposto altri Piani di Riequilibrio ex art. 243 bis TU 267/2000, stante l'entrata in vigore di nuove norme sulla contabilità che consentono di ripianare il disavanzo a seguito di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi in 30 anni, sempre con il parere contrario dei Revisori, come pure ha deliberato il "Ripiano del disavanzo straordinario di Amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 16 del D.Lgs n. 118/2011 e conseguente rimodulazione di un altro Piano ex art. 243 quater - comma 2 TUEL sempre con parere contrario dei Revisori. Vi chiedo se la Corte dei Conti dovesse BOCCIARE il PRIMO PIANO del 2014, per non aver rispettato la normativa...oggi l'Ente sarebbe in grado di presentare un NUOVO PIANO o si va al DISSESTO FINANZIARIO...CI SONO NUOVE NORME IN TAL SENSO? Grazie e siccome la problematica è complessa non so se sono stato abbastanza chiaro.....