rioverde ha scritto:Decima, puoi postare l'articolo del sole 24 ore per favore ?
Ho provato a chiedere ad alcuni colleghi ma c'è tanta confusione.
Riaccertamento ordinario dei residui
08/02/2016 - Il Sole 24 Ore
Il rispetto della scadenza del 30 aprile per l'approvazione del rendiconto 2015 comporta la
necessità di avviare il prima possibile le operazioni di riaccertamento ordinario dei
residui. La proposta di rendiconto deve essere messa a disposizione dei consiglieri
almeno venti giorni prima (salvo periodi più lunghi fissati dal regolamento di contabilità),
completa di relazione dell'organo di revisione, al quale la legge riserva ulteriori venti
giorni (temine minimo che può essere solo esteso).
La prima fase del riaccertamento richiede il coinvolgimento di tutti i responsabili dei
servizi. Pur non essendo previsto un termine, la verifica dei residui deve essere chiusa
entro metà marzo, anche in funzione della certificazione del rispetto del Patto di Stabilità
2015.
Il riaccertamento ordinario è effettuato con un'unica deliberazione della giunta, con la
quale si provvede, contestualmente alle correlate variazioni del bilancio di previsione
2016-2018, qualora già approvato, o del bilancio gestito nel corso dell'esercizio
provvisorio. Laddove un ente stia approvando il bilancio di previsione, è previsto che con
il riaccertamento ordinario la giunta aggiorni lo schema di bilancio di previsione in corso
di approvazione unitamente al Dup e al bilancio provvisorio in gestione.
Sulla delibera di riaccertamento ordinario è obbligatorio il parere dell'organo di revisione.
Nei casi straordinari, in cui si dovesse rilevare la necessità di pagare o incassare una
somma non più esigibile nell'esercizio 2015, ma nel successivo, è possibile, nelle more del
riaccertamento ordinario, effettuare un riaccertamento parziale, con determinazione del
responsabile finanziario munita di parere dell'organo di revisione.
Nel rendiconto 2015 confluiscono le risultanze del riaccertamento straordinario (per gli
enti che lo hanno effettuato nel 2015), quindi i residui attivi e passivi iniziali del
rendiconto coincidono con quelli finali del rendiconto 2014 ante riaccertamento
straordinario.
Il rendiconto 2015 è approvato utilizzando i vecchi schemi del Dpr 194/96 a fini
autorizzatori, ai quali è necessario affiancare anche i nuovi schemi di rendiconto
armonizzato, con finalità conoscitive.
Per il rendiconto 2015 occorre continuare a redigere il conto economico e lo stato
patrimoniale secondo la normativa previgente l'armonizzazione contabile (a meno che
l'ente abbia deciso di applicare fin dal 2015 il nuovo principio della competenza
economico-patrimoniale). È l'ultimo anno di vita del prospetto di conciliazione che dal
2016 sarà sostituito da un sistema di rilevazione integrato, non più derivato alla
contabilità finanziaria, che richiede autonome scritture di assestamento economico patrimoniale
di fine anno. Solo gli enti con meno di cinquemila abitanti possono rinviare
l'applicazione della contabilità economica al 2017, mentre sono comunque obbligati ad
Notizie quotidiani
adottare il piano dei conti integrato.
Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2015 gli enti locali che
hanno istituzioni devono approvare il rendiconto consolidato, sempre entro il 30 aprile.
Patrizia Ruffini