NUOVO INDEBITAMENTO 2016

NUOVO INDEBITAMENTO 2016

Messaggioda ZAGOR » 15/02/2016, 13:58

Secondo il nuovo ordinamento contabile ed il nuovo pareggio di bilancio la contrazione di nuovo debito nell'anno 2016 è vincolato, tra le altre cose, all'importo delle rate di ammortamento di parte capitale rimborsate nel 2015 ?

E' giusto ?
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Re: NUOVO INDEBITAMENTO 2016

Messaggioda SISSA » 15/02/2016, 14:56

ANCHE IO HO LO STESSO PROBLEMA.
CREDO CHE SI TRATTI SOLO DI UN PAREGGIO CONTABILE.
CIOE' SE LE ENTRATE CORRENTI LO PERMETTONO, SI PUO' CONTRARRE UN MUTUO DI IMPORTO SUPERIORE.
MI SPIEGO SE NON CONTRARRE IL MUTUO (+ 110.000,00 DELLA QUOTA DI RIMBORSO RATE CAPITALE) MI INFICIA UN COOFINANZIAMENTO OPERA PUBBLICA, COME SI DEVE FARE?
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Re: NUOVO INDEBITAMENTO 2016

Messaggioda Paolo Gros » 15/02/2016, 15:11

bah se vi rifwerite alla norma che riporto non ci azzecca tale limite

FONDO INTERESSI MUTUI ACCESI NEL 2015
1. Un fondo avente dotazione di 30 (125) milioni di euro per l’anno 2016 e di 30
(100) milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 è finalizzato alla
concessione di contributi in conto interessi su operazioni di indebitamento
attivate nell’anno 2015, con ammortamento dal 1° gennaio 2016. (art. 1, c. 540,
legge 23 dicembre 2014, n. 190).
1.1. Con D.M. interno 28 luglio 2015 (che abroga il precedente D.M. interno 25
marzo 2015), sono stabiliti modalità e criteri per l’erogazione del contributo. (in
G.U. n. 180 del 5 agosto 2015).
1.1.1. Gli enti interessati devono certificare, su modello allegato al D.M., l’importo
degli interessi annui e degli eventuali interessi di preammortamento riferiti al solo
anno 2015, dovuti sulle operazioni di indebitamento attivate nell’anno 2015.
1.1.2. La certificazione deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica,
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 31 marzo 2016, munita della
sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del responsabile del
servizio finanziario e dell’organo di revisione.
1.1.3. L’apposito sito telematico sarà attivo dall’1 marzo 2016 alle ore 12 del 31
marzo 2016. (comunicato direzione centrale finanza locale, 1 settembre 2015).
1.1.4. Il contributo annuale in conto interessi viene erogato dall’anno 2016 e fino
all’anno 2020 in due soluzioni di pari importo entro il mese di aprile ed ottobre di
ogni anno.
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Re: NUOVO INDEBITAMENTO 2016

Messaggioda ZAGOR » 15/02/2016, 18:14

Trattasi di mutuo passivo (erogato da Finanziaria regionale) non assistito da nessuna contribuzione erariale (in conto interessi ovvero in conto capitale).

Secondo voi opera il limite di cui sopra ?
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Re: NUOVO INDEBITAMENTO 2016

Messaggioda ZAGOR » 16/02/2016, 13:05

Qualche lume ?
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Re: NUOVO INDEBITAMENTO 2016

Messaggioda paolo pasetto » 16/02/2016, 13:14

credo sia possibile fino a concorrenza delle spese per rimborso prestiti previste nel bilancio relative all'anno in cui si prevede di assumere mutuo. In attesa poi che i decreti disciplinino la possibilita' di ricorrere ad indebitamento attraverso gli stessi meccanismi previsti per i patti orizzontali tra regione e comune....io almeno l'ho capita cosi'....
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Re: NUOVO INDEBITAMENTO 2016

Messaggioda Daniela Carboni » 25/02/2016, 10:49

Con il nuovo pareggio ho capito che, poiché le previsioni del tit. entrate 1+2+3+4+5 devono essere uguali al tit. spese 1+2+3, poso contrarre mutui e applicare avanzo solo nel margine che mi offre il Fondo crediti dubbia esigibilità, fondo rischi contenziosi, fondo rischi potenziali (specifici per ogni ente), rimborso quota capitale mutui in essere.
Le quote di rimborso capitale mutui in essere, essendo al titolo 4, non rientrano nel pareggio, quindi la copertura che alle stesse viene garantita dal titolo entrate 1+2+3 è proprio il margine che mi consente di accendere un mutuo (inserendo la spesa al titolo 2) oppure applicare avanzo (inserendo la spesa al titolo di interesse).
I fondi succitati, pur rientrando nel titolo 1 di spesa, vengono esplicitamente portati in detrazione e di conseguenza mi consentono di fare le scelte mutuo/avanzo proprio perché le entrate che coprono i fondi (tit.1+2+3) determinano il margine.

Ad un corso di formazione hanno pertanto rimarcato che nel 2016 potrò prevedere un mutuo solo per l'importo che del margine succitato (dato da fondi + quote rimborso capitale), inoltre hanno chiarito che se ho già avanzo vincolato che non riesco ad applicare perché superiore al succitato margine, come si potrà giustificare l'accensione di un nuovo mutuo anziché applicare prima avanzo vincolato per concludere opere già avviate??

Rimango perplessa sul fatto che se, a seguito del riaccertamento, un comune ha rispettato i nuovi principi portando in avanzo vincolato le somme che non rispettavano la competenza potenziata (spese per opere pubbliche finanziate da entrate vincolate o anche spese correnti finanziate ad esempio da trasferimenti per leggi di settore, povertà estreme ), ora si trovi in difficoltà a riapplicare l'avanzo vincolato per lo sforamento del nuovo pareggio di bilancio....
La non riapplicazione, oltre a paralizzare la spesa, potrebbe portare alla perdita dei finanziamenti.....insomma non si capisco più niente....

Sto sbagliando qualcosa o è veramente così??
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Re: NUOVO INDEBITAMENTO 2016

Messaggioda QUIQUO » 26/02/2016, 18:37

Benvenuti nel club.
Se a livello statale dobbiamo dimostrare al "livello superiore" l'abbassamento dell'indebitamento.... non avevano altra strada. E lasciare su quella (la strada appunto) i buchi.
QUIQUO
 


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