Andrea74 ha scritto:Non mi convince totalmente questa impostazione.
Io credo debba essere possibile reimputare anche un impegno che proviene da una precedente reimputazione. Pensiamo anche solo alle spese legali per un contenzioso (principio 5.2, n. 3), lett. g)).
PINCOPALLO ha scritto:Per una ipotesi di rettifica delle reimputazioni effettuate con il riaccertamento straordinario del 2015 (e della conseguente determinazione del FPV) si veda la seguente delibera della Corte dei Conti Sez. Liguria:
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=394-04/02/2016-SRCLIG
sacher ha scritto:Andrea74 ha scritto:Non mi convince totalmente questa impostazione.
Io credo debba essere possibile reimputare anche un impegno che proviene da una precedente reimputazione. Pensiamo anche solo alle spese legali per un contenzioso (principio 5.2, n. 3), lett. g)).
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.
il caso (a) sembra escludere il riaccertamento dei residui riferiti ad esercizi precedenti il rendiconto che si stra chiudendo
decima ha scritto:sacher ha scritto:Andrea74 ha scritto:Non mi convince totalmente questa impostazione.
Io credo debba essere possibile reimputare anche un impegno che proviene da una precedente reimputazione. Pensiamo anche solo alle spese legali per un contenzioso (principio 5.2, n. 3), lett. g)).
Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.
il caso (a) sembra escludere il riaccertamento dei residui riferiti ad esercizi precedenti il rendiconto che si stra chiudendo
a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell’esercizio cui il rendiconto si riferisce
nell'esercizio in cui il rendiconto si riferisce.........il rendiconto pur essendo relativo ad un anno è sempre riferito alla doppia gestione competenza e residui. Se uno lascia a residui una spesa legale perchè la ritiene esigibile nell'anno terminato, ad es. 2014, poi nel 2015 si accorge che ha valutato in maniera non corretta e quindi risulta esigibile nel 2016 cosa deve fare?
Andrea74 ha scritto:Credo che sicuramente in sede di riaccertamento avrò casi simili, perché l'anno scorso molto probabilmente i colleghi hanno dichiarato l'esigibilità al 31/12/2014 di alcuni impegni, nel timore che venissero cancellati.
Ora per quegli impegni si tratterebbe di "rimangiarsi" la dichiarazione.....
Ritengo però che, vista la portata innovativa dell'armonizzazione e l'incertezza in cui si lavorava nel primo anno di applicazione dei principi (nonostante la sperimentazione....), ci debba essere un margine di tolleranza.
Quindi, anche se il riesame degli impegni derivanti dalla gestione residui era in effetti consentito solo con il riaccertamento straordinario, con una solida motivazione penso che quegli impegni possano essere reimputati anche quest'anno.
Sicuramente non può essere in ogni caso una "grave irregolarità contabile".