Non deve essere considerata tra le entrate finali ai fini del calcolo del saldo di competenza finanziaria potenziata neanche la quota del contributo assegnata ai Comuni ai sensi del comma 20 della Legge di Stabilità.
No, quelli li puoi applicare in ogni caso. Ci sono poi ipotesi particolari in cui le spese a titolo 2 finanziate da avanzo vengono neutralizzate (commi 713 e 716 della legge di stabilità), quindi quell'avanzo può essere applicato in aggiunta senza pregiudicare il pareggio. Poi, sono previsti meccanismi di solidarietà orizzontali e verticali all'interno delle regioni (analoghi al vecchio patto regionale) per autorizzare spese in conto capitale che farebbero sforare il pareggio (commi 728 e seguenti).
Comune di Stroncone ha scritto:Non devi considerare nella parte spesa il fondo crediti di dubbia esigibilita'. Paradossalmente chi ha il fondo più' alto ,ha più' margini per applicare avanzo amministrazione.
e non devi considerare nemmeno quanto impegnato al titolo 4 per rimborsare la quota cap. dei mutui
quindi più FCDE hai, ma anche più indebitato sei, più margini hai per applicare avanzo