legge di stabilità

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Messaggioda pola » 12/01/2016, 14:49

Avrei necessità di confrontarmi con voi relativamente il comma 510 della Legge di Stabilità: Come interpretate questo comma: .... possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
Tra colleghi si è aperto un dubbio interpretativo: quando dobbiamo fare la trasmissione alla corte dei conti, quando il bene c'è su CONSIP ma non ci conviene economicamente acquistarlo, oppure, quando il bene c'è su CONSIP ma non ha le caratteristiche tecniche che ci interessano per l'acquisto?
o magari in entrambi i casi?
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Re: legge di stabilità

Messaggioda prenotato » 12/01/2016, 16:38

Quando il bene/servizio è su consip ma non è conveniente economicamente devi comunque prenderlo stante le attuali regole di soggetti aggregatori e piattaforme telematiche.
Si riferisce, come ovvio dal tenore letterale, agli acquisti autonomi che bypassano il mepa con la "scusa" che quanto disponibile su consip non soddisfi la necessità....mentre in realtà si sta solo giocando con le norme e con la difficoltà di comparazione fra beni/servizi non identici
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