IMPUTAZIONE ED ESIGIBILITA'

IMPUTAZIONE ED ESIGIBILITA'

Messaggioda gi.gi81 » 13/12/2015, 16:16

Buon pomeriggio,
arrivano al responsabile del servizio finanziario alcune determine di impegno su cui apporre il visto contabile. In queste determine si dà atto che l'ESIGIBILITA' avverrà entro 31/12/2016. Si tratta di acquisti di beni di consumo (spese correnti) con ODA lanciato su MEPA la cui fornitura avverrà nel 2016. Come comportarsi?E' corretto operare in questo modo:
1. Registrazione impegno nell'anno 2015 con imputazione pari a 0,00.
2. Imputazione dell'intero importo all'anno 2016.
Come comportarsi visto che molto probabilmente questi impegni andranno oltre il limite dei dodicesimi quando l'anno prossimo ci si troverà in esercizio provvisorio?
Come si conciliano queste scelte con la deroga di cui all'art. 183, comma 6 del TUEL:
Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi
stanziamenti di competenza del bilancio di previsione,
con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive
sono esigibili. Non possono essere assunte obbligazioni
che danno luogo ad impegni di spesa corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che
non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali
o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli equilibri di
bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al
primo;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle
spese derivanti da contratti di somministrazione, di
locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative
di servizi di cui all’articolo 1677 del codice civile, delle
spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e
delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota
capitale.”
Buon pomeriggio
gi.gi81
 
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Re: IMPUTAZIONE ED ESIGIBILITA'

Messaggioda prenotato » 14/12/2015, 8:49

l'art. 183 comma 6 prevede infatti:
o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo


per cui basterà che il responsabile della spesa dichiari in determina la sussistenza di questa fattispecie.

per quanto riguarda i dodicesimi e l'esercizio provvisorio, l'art. 163 comma 5 prevede:

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,


per cui l'obbligazione già assunta in esercizio precedente non rientra nella disciplina dei dodicesimi, in quanto si applica solo alle obbligazioni che sorgono durante l'esercizio provvisorio.
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