Equilibri di bilancio (competenza e cassa) nel 2016-2018

Equilibri di bilancio (competenza e cassa) nel 2016-2018

Messaggioda oliviero.tidu » 11/12/2015, 17:12

Relativamente agli equilibri di bilancio di cui tener conto nel 2016-2017 riporto alcuni stralci del dossier n. 240 del Servizio studi del Senato sull’articolo 35 della legge di stabilità:

"Il comma 3, per gli enti indicati al precedente comma 2, definisce il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica. Tale concorso consiste nel conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'applicazione del patto di solidarietà tra enti territoriali, ai sensi dei successivi commi 16, 17 e 18.
Si rammenta che l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:
 un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali);
 un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Tale disciplina, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge n. 243 del 2012, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. In proposito si rileva che in sede di parere sul contenuto proprio del disegno di legge di stabilità 2016, la 5° Commissione del Senato ha ritenuto che tale previsione operi con riferimento ai bilanci approvati nel 2016 e quindi riferiti agli esercizi 2017 e successivi.
La presente disposizione prevede per i medesimi enti il conseguimento del saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali e in termini di competenza, senza considerare la cassa e senza considerare le partite correnti.
La norma non esplicita il carattere permanente o limitato al solo esercizio 2016. Qualora debba intendersi cha la disposizione abbia natura permanente ne andrebbe valutata la coerenza con le previsioni di cui alla legge n. 243 del 2012.

Limitatamente all’anno 2016, il medesimo comma 4 prevede che nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento.
Come già evidenziato in relazione al precedente comma 3, l'esclusione dell'indebitamento connesso al fondo pluriennale vincolato dal saldo, in quanto limitata al solo esercizio 2016, non appare in contrasto con quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 243 del 2012. Ne andrebbe peraltro valutata la coerenza con la vigente disciplina sull’armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs.118/2011."

Mi sembra pertanto di capire che per l’ufficio studi il problema del pareggio di cassa si porrà solo col bilancio 2017-2018 (quindi i pagamenti in parte capitale che si faranno con l’eventuale avanzo applicato di corsa in sede di assestamento resteranno ininfluenti anche sotto questo aspetto) e che, salvo modifica della legge 243, già nel pluriennale 2017 e 2018 il fondo pluriennale vincolato non può essere considerato valido ai fini dell’equilibrio. L’unico dubbio che mi resta è relativo ai bilanci 2016-2018 approvati dopo il 31 dicembre, quindi nel 2016, tendo però a dare per scontato che non possa esserci una diversa disciplina applicabile a chi approverà entro dicembre e chi dopo.
oliviero.tidu
 
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