da mcmurtry » 09/12/2015, 19:56
Per completezza riporto tre punti delle premesse del decreto di disapplicazione della sanzione
Visto l’articolo 43, comma 3-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiunto dall’articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che : “Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilità interno sia stata accertata successivamente alla data del 31 dicembre 2013.”;
Considerato che il comune di Alessandria (AL) ha dichiarato il dissesto finanziario con delibera consiliare n. 61 del 12 luglio 2012;
Considerato che sussistono le condizioni previste dal citato articolo 43, comma 3-ter, del decreto-legge n. 133 del 2014 per procedere alla disapplicazione della sanzione finanziaria applicata nei confronti del comune di Alessandria (AL);