La situazione descritta viene più dettagliatamente prospettata nell'articolo del SOLE XXIV ORE del 2 novembre p.v. che riporto in calce al presente atto. Se devo fare una analisi comincerei dal fatto che si tratta di una norma pasticciata il cui scopo sembra essere quello di creare una breve "finestra" attraverso la quale fare passare di nascosto un po' di avanzo dal 2015 al 2016.
Peccato che:
- entro la fine dell'anno devi aggiudicare i lavori ma quindi devi averli anche già progettati... farai in tempo?
- entro fine anno devi aggiudicare i lavori ma devi ricorrere alla Centrale unica di committenza giusto? (perchè non mi risulta che la scadenza sia stata ancora prorogata).
- quando farai l'atto di aggiudicazione il tuo responsabile del Servizio Finanziario dovrà dichiarare che la programmazione dei pagamenti è conforme al rispetto del patto quindi serve che, per quella data, il disegno di legge di stabilità 2016 sia diventato legge altrimenti il ragionamento non vale non potendosi dare parere sulla base di una norma.. che non c'è.
Detto questo, visto che ormai la realtà prende strade sempre più lontane dal diritto, immagino che con la fine dell'anno qualsiasi pasticcio e pastrocchio diventerà utile e chi "inventerà" sarà premiato dai risultati, Basti pensare che con l'abolizione del patto ed il passaggio ad un conto di sola competenza tutti gli Enti che hanno fatture nel cassetto dolosamente non pagate, potranno serenamente aspettare la fine dell'anno e pagarle fuori patto dal 2016 usando gli impegni legittimamente conservati a residui.
Poi ci sono i pirla che rispettano la legge (gente come me ed altri ragionieri di buona volontà) .. ma non dare retta a questa gente.. non sono contemplati dal sistema.
Ciao
Giorgio
Testata: Il Sole 24 Ore GLI EFFETTI. Grazie a questa operazione il 2016 si apre con un fondo pluriennale in entrata, il cui utilizzo resta vincolato
Di Alessandro Beltrami
Non c’è solo lo sblocco della cassa per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori già programmati e in cantiere nella riforma dei vincoli di finanza pubblica per gli enti locali. Il definitivo superamento del patto di stabilità interno, così come declinato negli ultimi anni attraverso il meccanismo della competenza mista, consente ai territori di sbloccare buona parte degli avanzi di amministrazione, per anni rimasti congelati nei rendiconti.
Le nuove regole non sono ancora legge dello Stato, ma non va dimenticato che cos’ha voluto dire nell’ultimo decennio un patto di stabilità interno costantemente con saldo positivo, che ha progressivamente bloccato ogni forma di finanziamento degli investimenti, sia attraverso il debito, sia, appunto, utilizzando gli avanzi di amministrazione. Nemmeno il saldo rivisto nel 2015, con un abbassamento dell’obiettivo nominale di circa il 60%, ha consentito agli enti di programmare con efficacia interventi strutturali. Basti pensare al forte sbilanciamento tra domanda e offerta registratosi nei patti orizzontali nazionali e regionali.
Con il nuovo saldo finale di competenza finanziaria potenziata si pone l’obiettivo pari a zero, e la formula adottata esclude dal saldo anche il fondo crediti di dubbia esigibilità. Questa esclusione rappresenta il vero punto di svolta della complessiva riforma, insieme all’inclusione del fondo pluriennale vincolato
Questo meccanismo determina un forte impatto sulla gestione delle opere e degli investimenti pubblici. Una delle principali critiche rivolte dagli amministratori locali alla competenza mista è stata quella di non poter finanziare investimenti con entrate straordinarie senza creare forti tensioni nel rispetto dell’obiettivo negli anni in cui, in assenza dell’entrata già incassata in precedenza, si doveva provvedere ai pagamenti.
Con il precedente meccanismo, in sostanza, nell’anno in cui si incassava, l’obiettivo di patto era più che raggiunto, a discapito degli anni in cui quelle risorse erano pronte per essere pagate. Dal 2016 questa criticità è superata, grazie al fondo pluriennale vincolato che riporta nell’anno in cui la spesa è esigibile la quota parte del finanziamento contabilizzato in precedenza.
L’introduzione nel saldo finale di competenza a decorrere dal 2016 apre un’insperata finestra anche per l’anno che si sta per chiudere. Nell’anno del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (dove è richiesta la cancellazione di tutte le poste che non corrispondono ad obbligazioni giuridicamente perfezionate), infatti, è possibile applicare fin da subito l’intera quota dell’avanzo disponibile o destinato agli investimenti per il finanziamento delle opere inserite nell’elenco annuale delle opere pubbliche e che, per svariate ragioni, non hanno ancora ottenuto la copertura finanziaria.
Il finanziamento di queste opere (o di ulteriori da inserire con le necessarie variazioni di bilancio) e la loro attivazione nelle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria, “trasforma” l’avanzo di amministrazione applicato all’esercizio 2015 in fondo pluriennale vincolato in spesa nel medesimo esercizio.
La naturale conseguenza di questa operazione è che l’anno 2016 si apre con un fondo pluriennale vincolato in entrata di pari importo, che rileva tra le poste attive del nuovo saldo.