da Paolo Gros » 07/10/2015, 10:52
l'intervento sostitutivo non poteva essere richiesto da chi doveva eseguire l'ordine che se non eseguito e' comunque violazione dell'articolo 650 del codice penale.
Ed in tal caso ha sbagliato il sindaco
L'uffcio tecnico ha attivato la somma urgenza ....e poi non porta a termine la priocedure (la giunta, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottoponga all'organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194 del Tuel, indicando la relativa copertura finanziaria, che deve essere limitata alle "accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità".
Nei successivi 30 giorni (e comunque entro il 31 dicembre), poi, l'organo consiliare è chiamato ad adottare la delibera di riconoscimento, così regolarizzando la posizione impropriamente sorta per effetto della sopravvenuta insorgenza di un evento eccezionale o imprevedibile.
Contestualmente alla deliberazione consiliare deve essere altresì eseguita la comunicazione al terzo interessato dell'impegno e della relativa copertura finanziaria per la successiva fatturazione.)
Ed in tal caso ha sbagliato l'ufficio tecnico
Trattandosi di somma urgenza comunque si e' in presenza di un DBF riconoscibile per i soli lavori mentre interessi o eventuali sanzioni sono danno erariale ascrivibile a ciascun soggetto che ha partecipato allegramente al problema.
Non e' in assoluto una partita contabile in conto di terzi e deve essere contabilizzata in parte corrente se manutenzione ordinaria o in parte capitale se straordinaria e prevista l'entrata a rivalsa sulla societa' nei titoli di bilancio non in pdg.
Se la societa' poi e' in procedura fallimentare occorre inserirsi nel passivo al piu' presto altrimenti si continua con altri errori