vendita patrimonio comunale x lavori su patrimonio altrui

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Messaggioda lorenz » 07/10/2015, 10:14

Nel programma triennale opere pubbliche si vuole inserire un’opera consistente in lavori di ristrutturazione di un fabbricato (ex ospedale) NON PROPRIETA’ DEL COMUNE. L’immobile è di proprietà dell’ASL che intende darlo in usufrutto al Comune. L’ufficio tecnico vorrebbe finanziare tale investimento con alienazione di patrimonio comunale. Esistono norme che vietano tale tipo di finanziamento???
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Re: vendita patrimonio comunale x lavori su patrimonio altru

Messaggioda Paolo Gros » 07/10/2015, 10:16

aspetta ti do' anche l'indirizzo di casa mia cosi' mi aiutate a ristrutturare i bagni....

direi non sia possibile
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Re: vendita patrimonio comunale x lavori su patrimonio altru

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 07/10/2015, 10:37

Nel mio caso invece vogliono utilizzare l'avanzo di amministrazione per ristrutturare un immobile di proprietà del demanio concesso in comodato gratuito al comune a condizione che il comune stesso provveda ad opere di manutenzione straordinaria / ordinaria.
E' fattibile???.... :?:
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Re: vendita patrimonio comunale x lavori su patrimonio altru

Messaggioda antonio satriano » 07/10/2015, 11:02

SILVIA EMANUELLI ha scritto:Nel mio caso invece vogliono utilizzare l'avanzo di amministrazione per ristrutturare un immobile di proprietà del demanio concesso in comodato gratuito al comune a condizione che il comune stesso provveda ad opere di manutenzione straordinaria / ordinaria.
E' fattibile???.... :?:

direi di si, come di seguito evidenziato
SPESE STRAORDINARIE ACCOLLABILI AL COMODATARIO
A cura di Matteo Rezzonico10-06-2013
In un contratto di comodato d'uso immobiliare, si può prevedere che le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile siano tutte a carico del comodatario?
Salvo esame della fattispecie in concreto, la clausola che pone a carico del comodatario le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria deve ritenersi legittima (non costituendo un illegittimo corrispettivo per il godimento dell’immobile). Si tenga infatti presente che - per l’articolo 1808 del Codice civile («Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie») - «il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti». In tema, la giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare che l’articolo 1808 del Codice civile distingue «…fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese necessarie ed urgenti affrontate per conservarla…» (si veda, per tutte, Cassazione 27 gennaio 2012, n. 1216). In particolare, secondo questa pronuncia, «…il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante…».Sul tema specifico si veda anche Tribunale di Bergamo, 20 novembre 2001, secondo cui «ai sensi dell'articolo 1808, comma 1, del Codice civile, il comodante non ha l'obbligo di consegnare e mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto con il comodatario, spettando a quest'ultimo sostenere tutte le spese necessarie per consentire detto uso, derivino esse da opere di manutenzione ordinaria o straordinaria. Pertanto, in un contratto di comodato che conceda il godimento gratuito del bene, la clausola per cui il comodatario assume l'obbligo di sostenere le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, limitandosi a rispettare il tipo legale, non può mai essere considerata come pattuizione volta ad introdurre un corrispettivo del godimento, ai fini della qualificazione del negozio come locazione anziché come comodato. In presenza di una tale clausola, rimane peraltro salvo, ai sensi del secondo comma, il diritto del comodatario al rimborso delle spese per opere di mauntenzione straordinaria e urgenti, ove siano volte a conservare la cosa».In tale contesto, a nostro giudizio, poiché l’articolo 1808 del Codice civile è norma derogabile, al comodatario possono essere accollate anche le spese per la conservazione dell’immobile, senza diritto al rimborso.
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Re: vendita patrimonio comunale x lavori su patrimonio altru

Messaggioda SILVIA EMANUELLI » 07/10/2015, 11:30

Grazie mille!!!
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Re: vendita patrimonio comunale x lavori su patrimonio altru

Messaggioda Trilli » 13/10/2015, 10:19

Ciao a tutti ritorno sull'argomento in quanto ho il caso di un contributo regionale erogato al comune per sistemare un "roccolo" privato che verrà concesso in uso gratuito all'Ente. Il Contributo è stato erogato dalla Regione proprio con tale finalità e sulla base di apposita convenzione tra ente e privato.
Ai fini cotabili i costi di manutenzione straordinaria che l'Ente sosterrà coperti da contributo regionale come devono essere contabilizzati al Titolo II? Non certo intervento 01 acquizione dei beni immobili???? Come????
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Re: vendita patrimonio comunale x lavori su patrimonio altru

Messaggioda Trilli » 14/10/2015, 21:27

Qualcuno ha già avuto un caso simile e può aiutarmi? Graziosa
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