da Andrea74 » 01/10/2015, 14:47
Io avrei scelto questa strada, formalizzata in un articolo del regolamento di contabilità che porterei in Consiglio settimana prossima (non mi dispiacerebbe sapere cosa ne pensate....):
1. Le norme di cui al presente capo, ove contrarie o incompatibili con le disposizioni dell’ordinamento contabile successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 o ai principi contabili armonizzati allegati al medesimo decreto, sono disapplicate.
2. Nelle more di un complessivo ed organico adeguamento del presente regolamento al nuovo ordinamento contabile, la programmazione economico-finanziaria e le procedure di approvazione dei relativi strumenti sono disciplinate dai commi successivi.
3. Il documento unico di programmazione (DUP) previsto dall’articolo 170 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è lo strumento fondamentale che definisce gli indirizzi strategici ed operativi dell’ente, fronteggiando in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali ed organizzative. Esso costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
4. Il DUP si articola in una sezione strategica (SeS), avente per orizzonte il periodo residuo del mandato amministrativo, ed in una sezione operativa (SeO), temporalmente riferita agli esercizi oggetto del bilancio di previsione dell’anno successivo. I contenuti delle sezioni del DUP sono conformi a quanto previsto dal principio contabile applicato sulla programmazione.
5. Il responsabile finanziario cura la predisposizione del DUP in stretto raccordo con il Sindaco e l’organo esecutivo. A tal fine, è coadiuvato:
• dal Segretario Comunale per la redazione della SeS;
• da tutti i responsabili dei programmi di attività e/o assegnatari di risorse per la redazione della SeO.
6. Entro il 31 luglio di ciascun anno, la Giunta Comunale, con propria deliberazione corredata del parere dell’organo di revisione, approva il DUP relativo all’esercizio successivo e lo presenta al Consiglio Comunale, mediante deposito del documento presso il servizio finanziario dell’ente, del quale è data comunicazione a tutti i componenti del Consiglio. Il Sindaco ha comunque facoltà di convocare il Consiglio Comunale (o di chiederne la convocazione al Presidente del Consiglio, se tale funzione è svolta da altri), in sessione non deliberativa, per l’illustrazione del DUP.
7. Ciascun consigliere, singolarmente o congiuntamente ad altri, può presentare emendamenti alla sezione operativa del DUP entro sessanta giorni dalla comunicazione di deposito. Le proposte di emendamento sono sottoposte ad istruttoria tecnica preventiva, a cura del Segretario comunale in merito alla coerenza con gli obiettivi strategici ed alla conformità con il quadro normativo vigente, e del responsabile finanziario in merito alla regolarità contabile ed al rispetto degli equilibri economico-finanziari e dei vincoli di finanza pubblica. L’esito dell’istruttoria tecnica è comunicato al Consigliere o ai Consiglieri proponenti e depositato a corredo della proposta per il successivo esame in sede deliberativa.
8. Entro il 31 ottobre, la Giunta Comunale approva la nota di aggiornamento del DUP ed il progetto del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio successivo. La nota di aggiornamento:
a) illustra le modifiche intervenute al contesto interno ed esterno nel periodo trascorso dall’approvazione originaria;
b) recepisce o rigetta le proposte emendative regolarmente ricevute dai consiglieri, indicando le motivazioni della scelta, anche tenuto conto dell’esito dell’istruttoria tecnica;
c) aggiorna la Parte 1 della sezione operativa, con riferimento all’analisi dei mezzi finanziari disponibili, alle fonti di finanziamento ed agli impieghi (per programmi all’interno delle missioni) delle risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurandone il coordinamento con le previsioni iscritte nel progetto di bilancio;
d) sostituisce gli strumenti di programmazione settoriale contenuti nella Parte 2 della sezione operativa, ove il loro contenuto sia stato modificato, integrato o aggiornato;
e) apporta tutti gli altri aggiornamenti e modifiche ritenuti necessari per una efficace ed esaustiva attività di programmazione.
9. L’organo di revisione esprime il proprio parere articolato sul progetto di bilancio e sul DUP aggiornato entro dieci giorni dalla ricezione dei documenti adottati dalla Giunta, trasmessi a cura del responsabile finanziario.
10. Entro il 15 novembre, Il DUP aggiornato, il progetto di bilancio ed il parere dell’organo di revisione sono trasmessi al Consiglio Comunale mediante deposito presso il servizio finanziario, del quale è data comunicazione a tutti i componenti del Consiglio.
11. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione del deposito, il DUP aggiornato ed il progetto di bilancio possono essere sottoposti all’esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.
12. Durante il periodo di deposito e fino al quinto giorno precedente la seduta consiliare di approvazione, ciascun consigliere, singolarmente o congiuntamente ad altri, può presentare emendamenti al progetto di bilancio. Gli emendamenti possono essere altresì proposti dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, in particolare nel caso in cui mutasse il quadro normativo di riferimento. In ogni caso, gli emendamenti proposti devono assicurare il rispetto degli equilibri economico-finanziari dei vincoli di finanza pubblica e dei principi contabili, ivi compreso quello della coerenza fra gli strumenti di programmazione. Gli emendamenti sono istruiti dal responsabile finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile. Nel caso in cui gli emendamenti comportino effetti sulla programmazione specifica di settore, dev’essere preliminarmente sentito il competente responsabile, le cui osservazioni sono acquisite nel parere istruttorio sull’emendamento.
13. Nella seduta consiliare di approvazione del bilancio, gli emendamenti sono discussi e votati singolarmente prima della discussione relativa al DUP ed al bilancio nel loro complesso. Gli emendamenti approvati sono automaticamente recepiti nello schema di bilancio sottoposto ad approvazione. Di tale circostanza si dà atto nel verbale di seduta, al quale verrà altresì allegato il progetto di bilancio emendato.
14. Limitatamente all’anno 2015, con riferimento alla procedura per l’approvazione del DUP 2016/2018:
a) il termine di cui al comma 6 è differito al 31 ottobre;
b) la nota di aggiornamento al DUP non è necessaria a meno che, per effetto del differimento del termine di legge per la deliberazione del bilancio, il progetto venga approvato dalla Giunta una volta decorsi sessanta giorni dall’approvazione del DUP originario;
c) in caso di presentazione di emendamenti al DUP, la Giunta resta comunque tenuta ad esprimersi in merito al loro accoglimento o rigetto, anche in assenza di nota di aggiornamento.
Andrea Minari
Formatore Studio Sigaudo srl