La Corte di Cassazione ha stabilito che, in caso di fatture registrate esclusivamente su supporto elettronico (e non annotate nel registro degli acquisti), l’IVA è comunque detraibile (sentenza n. 18924/2015).
Come segnalato nelle sentenza in oggetto, le condizioni necessarie per la detrazione dell’IVA sono le seguenti:
• la rintracciabilità delle operazioni passive del contribuente;
• l’effettiva esistenza del debito IVA.