da GiglioCdC » 24/09/2015, 13:56
Se il risultato finale a rendiconto non è capiente per il ripristino dei vincoli e delle somme da accantonare (vedi prima fra tutte il FCDE a rendiconto) l’ente si trova in disavanzo pur avendo un avanzo vincolato da dover applicare. Il disavanzo pertanto è quello che rimane dopo la copertura dei vincoli e del fondo crediti. Meno problematico se è solo per copertura del fondo crediti in quanto non è imputabile a fatti gestionali ma solo a modalità nuove di salvaguardia degli equilibri di competenza rafforzata/cassa.
E’ ovvio che l’avanzo esistente in tal caso è solo quello vincolato/accantonato e non quello libero, il quale ultimo, laddove vi fosse stato, è già stato “mangiato” dalla copertura dell’avanzo per la conservazione dei vincoli. Insomma: non può coesistere avanzo libero e disavanzo ma solo avanzo vincolato/accantonato e disavanzo.
Al bilancio va pertanto applicata la quota di disavanzo che l’ente ha deciso di spalmare entro i 30 anni in cui era consentito dal D.M. 2/4/2015 e va applicata la quota dell’avanzo vincolato per finanziare le spese che non si è potuto impegnare neanche col FPV l’anno precedente (in questo caso nei limiti delle richieste di volta in volta provenienti dai responsabili dei servizi).