da SOLVECOAGULA » 26/02/2016, 12:08
1) solo per amor di ragionamento: appunto, come citi, la prestazione si espleta nella progettazione e produce il progetto. Possiamo frazionarlo, cioè dividerlo in pezzi, peraltro che siano dodicesimi della prestazione finale?
Ma anche, se si (sto toccando apposta il livello del pensiero puro e astratto), che sia l'ufficio tecnico, che conosce e gestisce il rapporto contrattuale, al limite interpellando lo stesso professionista, a garantirti la frazionabilità.
Da cui la risposta che già hai.
Le altre conseguono alla prima.
In particolare, la 3) Se frazionabile, non essendo tuttavia nella pratica frazionabile, non esiste. Piuttosto, è il contrario, è non frazionabile proprio perchè nella pratica non lo è.
Quindi la 3) deve cambiare premessa. Se frazionabile, se e solo se nella pratica frazionabile (parlo in generale, non della tua progettazione), allora bisogna attendere, si, la disponibilità come somma dei dodicesimi risparmiati su ciascun programma nei mesi dall'inizio anno, meno gli impegni su di esso. Art. 163 TUEL: Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese sotto le lettere a) b) e c) dello stesso articolo, comma 5.
Nella 4) c'è il fulcro di tutto. E' esclusiva responsabilità del Resp del Servizio.
[A meno di (a valle del problema e in caso di contenziosi e procedimenti giudiziari) non venga invocato che il Resp del Servizio Finanziario non poteva non sapere ecc. (ma lasciamo perdere... fermiamoci prima).]
Che il Responsabile del Servizio dichiari la non frazionabilità. Questo deve fare.
Quindi in generale: la spesa va frazionata, a meno di non frazionabilità.
Sono escluse dal dover essere così trattate le spese obbligatorie e tassativamente previste per legge e quelle derivanti da contratti a monte, ma solo se ciò risulta indispensabile per mantenere il livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.
E comunque, art. 163. TUEL: Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.